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Libera professione | Polizza assicurativa e Posta Elettronica Assicurata (PEC)

di Laura Brunelli

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CESENA. Secondo un aspetto importante inserito nella manovra Finanziaria del 2011 e, più precisamente la legge di conversione del 14 settembre 2011 n.148, denominata “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, si evince che entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli ordinamenti professionali necessitano di alcune riforme a tutela del cliente.


In merito a ciò, “..il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma (art. 3, comma 5, lettera e) possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.

 

La Federazione dei collegi IPASVI ha già da tempo stipulato una polizza assicurativa rivolta non solo ai professionisti che operano in regime di libera professione ma, anche agli infermieri dipendenti del SSN o di strutture private. Per maggiori informazioni sulla polizza stessa, si rimanda alla consultazione alla pagina internet del proprio collegio di appartenenza.

 

Secondo la legge del 28 gennaio 2009 n.2, i professionisti iscritti all'Albo devono obbligatoriamente dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A differenza delle comuni caselle di posta elettronica, la PEC offre la possibilità di poter inviare e ricevere in totale sicurezza e-mail con valenza legale. Le mail inviate/ricevute sono dotate di una firma elettronica e, sarà il gestore del dominio ad applicarla; la firma elettronica rappresenta il modo per garantire alla e-mail l'inalterabilità.

 

Si ricorda anche che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge” (Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16, comma 7).

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