GENOVA. Grazie alla Regione Liguria dal 27 marzo 2014 cambia e in meglio la storia professionale degli Infermieri e dei professionisti sanitari italiani ricadenti nella Legge 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Lo rende noto un comunicato della Giunta Regionale Ligure, presieduta dal renziano Valter Ferrando, che annuncia una importante novità: "Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati".
Gli infermieri del servizio pubblico, quindi, come i medici potranno usufruire di questa importante novità normativa e operare in più strutture come si addice a tutte le professioni autonome e dotate di un sapere scientifico.
Una grande conquista per l'Infermieristica italiana che, se non impugnata dal Governo Renzi e dal Ministero della Salute, potrebbe aprire nuovi scenari occupazionali per un settore ormai al limite del collasso.
La Liguria, come noto, è una delle poche regioni italiane ad utilizzare nelle proprie strutture pubbliche (seppur con risultati partecipativi al di sotto delle aspettative) Infermieri Liberi Professionisti.
A questa Legge Regionale stanno guardando con attenzione anche altre realtà regionali quali l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Puglia e la Toscana, da sempre all'avanguardia e al passo con le esigenze dei degenti e dell'assistenza multidisciplinare. Staremo a vedere cosa accadrà e seguiremo con attenzione le ulteriori novità sulla materia.
Ecco il testo di legge completo.
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REGIONE LIGURIA
TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 2014 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA PARTE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251
(DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA)
Articolo 1
(Attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica))
1. Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla l. 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli IRCCS e gli altri enti equiparati.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni professionali e sindacali e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intende espresso, disciplina, con propria direttiva vincolante ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni e integrazioni, l’organizzazione e le modalità di esercizio dell’attività libero professionale di cui al comma 1.
3. Le Aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della direttiva di cui al comma 2, adeguano i rispettivi atti regolamentari ai contenuti della direttiva stessa, in modo che non sorga contrasto con le loro finalità istituzionali e si integri l’assolvimento dei compiti di istituto assicurando la piena funzionalità dei servizi anche nella continuità della cura a domicilio.
Articolo 2
(Relazione della Giunta)
1. La Giunta regionale presenta annualmente, alla competente Commissione consiliare, una relazione sull’attuazione della presente legge.
Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Liguria.
Si dichiara che il presente testo di legge è conforme a quello deliberato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria nella seduta del 26 marzo 2014.
Genova, 26 marzo 2014
IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Michele Boffa)
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