Via libera dal Senato alla legge contro la violenza sugli operatori sanitari. L’Aula del Senato ha approvato all'unanimità il Ddl antiviolenza , il provvedimento per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Sanzioni fino a 5.000 euro e pene fino a 16 anni per chi commette atti di violenza contro gli esercenti le professioni sanitarie mentre lavorano. In caso di lesioni o percosse vi sarà la procedibilità d’ufficio.
Aggressioni ai sanitari, il Ddl Antiviolenza è legge
Il DDL Antiviolenza è legge
Via libera all’unanimità da parte dell’Aula del Senato al Ddl recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie . Il testo, già licenziato dal Senato il 25 settembre 2019 e lo scorso 21 maggio alla Camera, oggi con l’ultimo passaggio in Senato diventa legge a due anni dalla sua presentazione
In caso di aggressioni sono stabilite le pene di reclusione fino a 16 anni e sanzioni fino a 5.000 euro. Previsti protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi. Istituito anche l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie presso il Ministero della Salute e che dovrà essere costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne.
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Cosa prevede il Ddl Antiviolenza
Articolo 1
Definisce l'ambito di applicazione del provvedimento richiamando, per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, quanto previsto dalla legge Lorenzin (legge 3/2018) .
Articolo 2
Prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Più in particolare, l'istituzione dell'Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 3
Rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Articolo 4
Interviene sull'art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.
La novità consiste nell'applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di: personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.
Articolo 5
Inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'avere agito - nei delitti commessi con violenza e minaccia - in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Questa nuova ipotesi via aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni (previsto dall'art. 61 del codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies - che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia - espressamente si applica agli operatori socio sanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.
Articolo 6
Prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante che consiste nell'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 7
Prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.
Articolo 8
Istituisce la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari ", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università della ricerca.
Articolo 9
Prevede – salvo che il fatto costituisca reato - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti:
di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria
di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni
Articolo 10
Contiene la clausola di invarianza finanziaria
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