La Federazione Ipasvi ha chiesto chiarimenti al ministero della Salute e ha già dato il nulla osta per l'emissione di certificazioni che dichiari il costo dell'iscrizione
“Per questo abbiamo chiesto un parere al ministero della Salute, nostro ente vigilante – spiega Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della Federazione Ipasvi – ma naturalmente intanto nulla osta all'emissione di una certificazione che dichiari il costo dell'iscrizione sostenuto sia per il 2015, sia per i cinque anni pregressi da parte del Collegio”.
Riguarda solo gli avvocati iscritti all’elenco speciale Inps (e comunque agli uffici legali specifici di enti pubblici) la sentenza 7776 del 16 aprile 2015 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in cui si prevede che per la quota di iscrizione al relativo albo professionale sia “funzionale allo svolgimento dell’ attività” di questi professionisti presso l’ente e, quindi, sia a carico dell'ente.
Questi avvocati, infatti, secondo la legge 247/12 sulla “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo e poiché l'esercizio della professione è svolto nell'interesse esclusivo dell'Ente, il pagamento della tassa annuale per la relativa iscrizione all'albo rientra tra i costi per lo svolgimento di questa e perciò devono gravare sull'ente stesso. Nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dal professionista, quindi, questo deve essere successivamente rimborsato dall'Ente.
Le sentenze, ricorda la Federazione nazionale Ipasvi in una circolare inviata ai vertici dei Collegi provinciali, vincolano però solo i soggetti che sono stati parti nella causa. È evidente quindi che tale enunciazione di un principio da parte della Cassazione rappresenta una base per richiedere il riconoscimento dello stesso diritto da parte dei professionisti iscritti agli albi che svolgano la professione in modo esclusivo presso un ente come gli infermieri, dipendenti pubblici a tempo pieno.
Ma, è l’eccezione, per i Collegi Ipasvi non esiste un 'elenco speciale' per i pubblici dipendenti né questo dato è obbligatoriamente registrato all'atto dell'iscrizione e, quindi, il dettato della sentenza non sembra estensibile alla categoria.
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