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RIMINI. Lo scorso 17 giugno il Consigliere Regionale del Partito Democratico, Nino Boeti, noto medico torinese, affiancato dalla Presidente del Collegio Ipasvi di Torino Maria Adele Schirru e dalla Presidente della FNC Ipasvi, Sen. Annalisa Silvestro, ha presentato la proposta di legge che segue, che a nostro avviso non risolve la questione occupazionale in ambito infermieristico e che nei fatti crea ancora più confusione in un settore ormai sempre più abbandonato a se stesso, dove i dati relativi al lavoro sono falsati da statistiche ormai troppo vecchie e fuori dal contingente.
Resta comunque nobile l'iniziativa di Boeti, Schirru e Silvestro di dare voce ai "nurses" italiani per provare a smuovere le acque in un oceano di disoccupati. E' di qualche giorno fa la notizia del blocco di tutti i turn-over da parte del governo Letta-Alfano soprattutto in ambito sanitario e della inutilità di questo Ddl di fronte alla palese volontà politica di non far decollare il mondo infermieristico della nostra nazione, a differenza di quanto accade in altre realtà statali europee ed extra-europee.
Alla fine il Ddl resterà nei cassetti, come accaduto in passato per altre proposte simili, anche perchè non si è mai vista una norma nazionale che riguardi un singolo settore professionale ed occupazionale. Inoltre, restano dubbi sulla copertura pensionistica e sul trattamento di fine servizio.
Una cosa però ci sentiamo di scrivere: perchè tanto parlare di una normativa che non vedrà mai l'approvazione del Governo centrale e delle due Camere? A noi sembra solo propaganda, anche per questo invitiamo la Silvestro ad uscire allo scoperto utilizzando la nostra testata e quelle che riterrà più opportuno, al fine di spiegare a noi e a tutti i colleghi infermieri d'Italia l'esatta valenza di una proposta legislativa.
Per completezza di seguito riportiamo l'intero Ddl:
Art. 1 - (Finalità)
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafi ca superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati.
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri senior” gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri junior” gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.
Art. 3 - (Incentivi)
1. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) l’infermiere "senior”, cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;
b) a fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un infermiere "junior” per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall’“infermiere senior”; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell’infermiere "senior”;
c) l’infermiere "senior” svolga una funzione di mentore a favore dell’infermiere "junior”;
d) sia previsto, da parte dell’azienda, un percorso di inserimento a favore dell’infermiere "junior”.
2. Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un “patto intergenerazionale” controfirmato da “infermiere senior”, “infermiere junior”, azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza, per l’“infermiere senior”, dei requisiti di cui
al comma 1 lettera a).
3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all’infermiere "senior” è riconosciuta l’integrazione contributiva sino all’importo corrispondente all’orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Art. 4 - (Promozione della staffetta generazionale)
1. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l’INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.
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