“L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, rifiuta la compensazione delle carenze e dei disservizi, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
ROMA. Vorrei intervenire circa l’art. 49 del Codice Deontologico. Fondamentalmente, non ho letto nulla circa le ragioni di altri, ciò nonostante non lo rimuoverei completamente! Come Nursing Up abbiamo sempre analizzato questo articolo del Codice Deontologico. Nel Codice Deontologico del 1999 il concetto in discussione era all’articolo 6.2, nel 2009 lo stesso concetto è espresso all’articolo 49.
Personalmente ho utilizzato spesso il suddetto articolo, in difesa degli Infermieri, per denunciare la il carico di lavoro degli Infermieri, i quali sono costretti a compensare le carenze delle strutture, anche in barba ai richiami Europei.
Sia nel 1999 che nel 2009 il Codice Deontologico, agli articoli sopra descritti, esprimono lo stesso concetto. Oggi ho interpellato i miei colleghi in proposito, non volendo esporre il mio “solo” punto di vista.
E’ nato una specie di dibattito, via WhatsApp, dalla Ciociaria, a Civitavecchia, Viterbo, passando per Roma e provincia.
L’articolo 49 del Codice Deontologico, dice: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
Alcuni colleghi abrogherebbero tutto l’articolo 49 senza salvare alcun che! Altri, come me, soffrono di idiosincrasia nei confronti delle parole “compensa” e “possono eccezionalmente verificarsi”. Vale a dire che proviamo una vera e propria repulsione, antipatia, avversione e/o sfiducia verso le parole citate.
Compensare, per gli infermieri, in ambito sanitario, può voler dire di TUTTO, l’Universo! Gli Infermieri, nel Lazio, pur dovendo garantire i propri impegni professionali, spesso devono:- Sostituire il collega, lavorando soli;
- Surrogare l’assenza di un collega, sostituendolo nel turno successivo, per assenza del cambio e/o perché non è previsto il cambio;
- Sostituire l’OSS e/o l’ausiliario nel caso non fossero presenti tali figure nella struttura, perché impegnati altrove, o non esistenti.
I colleghi che sentono parlare di compensazioni “eccezionali” sono preoccupati! Secondo il dizionario “eccezionalmente” significa: insolitamente, straordinariamente! Nella Regione Lazio “eccezionalmente” significa: generalmente, solitamente, normalmente!
Quindi certe parole, nel Codice Deontologico, considerato il particolare periodo storico andrebbero definite meglio, delimitate, circostanziate, circoscritte, al fine di non lasciare libero l’arbitrio. Gli Infermieri temono, me compresa, la facoltà di organizzare e giudicare secondo libero arbitrio. Vale a dire, lasciare la possibilità al Politico di turno e/o Dirigente di scegliere liberamente, senza vincoli! Fondamentalmente temiamo il potere discrezionale della Pubblica Autorità!
Un esempio del pericolo della libera interpretazione dell’articolo 49 del Codice Deontologico potrebbe essere quello che è successo nella Regione Lazio, nel definire i: "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio." Nel testo si può leggere: "Le funzioni di OSS possono essere svolte da: a) infermieri". Una scelta discutibile, tenendo conto che gli Infermieri Italiani, regolarmente assunti, sono pochi, molto pochi! …ma anche l’età media Nazionale degli Infermieri è di 42 anni, nel Lazio potrebbe essere di 47 anni.
Una scelta discutibile anche perché non mi è mai capitato, ad esempio, di leggere di provvedimenti che impongano al medico di sostituire un infermiere!
Ciò detto io non cancellerei tutto l’articolo. Se la Politica e/o i Dirigenti ascoltassero gli Infermieri, probabilmente si potrebbero difendere i principi di eccezionalità! Potremo pensare di poter giustificare e/o determinare, esattamente, rarità e straordinarietà. Nel Lazio non abbiamo la possibilità di essere ascoltati. Nella Regione Lazio non ascoltano agli Infermieri, non leggono le missive e/o non accettano proposte d’incontri!
Se potessi scrivere, l’articolo citato del Codice Deontologico, scriverei: “L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, rifiuta la compensazione delle carenze e dei disservizi, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
Cancellare l’articolo completamente, creerebbe una sorta di vuoto, probabilmente più negativo dello stesso art. 49? L’Infermiere non avrebbe l’obbligo deontologico di segnalazione carenze o disservizi , oppure le segnalazioni degli Infermieri avrebbero ancor meno valore?
Non ultimo, la cancellazione del codice deontologico non de-valorizzerebbe gli articoli del Codice Penale che prevedono:
All’Articolo 40. Rapporto di causalità. (…) Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
All’articolo 362 obbligo di denuncia “l’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio, è punito (…)”.
Esistono casi in cui medici sono stati condannati per non aver informato il paziente di carenze strutturali e/o strumentali.
Concludendo, De Palma, Presidente di Nursing Up, docet!
La legge madre, in questo caso il Codice Penale, non può avere un valore inferiore al Codice Deontologico.
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