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Sentenza

Abuso contratti a termine in sanità, Foggia chiede verifiche di liceità

di Redazione

Il Tribunale di Foggia attraverso l’importantissima ordinanza di legittimità costituzionale del 26 ottobre 2016  e depositata in cancelleria il 27/10/2016 (allegata), ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 10, comma 4-ter, D.Lgs. n.368/2001 e dell'art.36, commi 5, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001, e cioè di quegli articoli di legge che non consentono l'applicazione dell'art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001, ovvero la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato successivi nel settore della sanità pubblica né altra misura preventiva e sanzionatoria, in violazione delle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro comunitario e dell'art.117, comma 1, Cost. (oltre che di altri parametri costituzionali).

Aula di tribunale

Un'aula di tribunale

L’ordinanza del Tribunale di Foggia segue quella del Tribunale di Trapani

il quale, visto l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.5072/2016, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea in molteplici occasioni (da ultimo nella causa C-22/13 e altre riunite, caso Mascolo), che ha indicato come misura tesa a sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato da parte delle Amministrazioni pubbliche l’indennità di cui all’art. 32 co. 5° L. 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita), salva la prova a carico del lavoratore del maggior danno subito, ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di verificare l’effettiva idoneità di detta misura a disincentivare l’abuso di contratti a termine da parte delle Amministrazioni nazionali (principio di Effettività) e per appurare se questa rispetti il principio di Equivalenza, ribadito dalla Corte di Giustizia nel punto n.52 della sentenza del 7.11.2006 (caso Marrosu) e poi, da ultimo, nel punto n.79 della sentenza del 26.11.2014 (caso Mascolo).

Secondo il giudice del Tribunale di Trapani se l’Ordinamento nazionale intende predisporre nel settore pubblico un rimedio diverso dalla conversione del rapporto può farlo, ma ha l’obbligo di introdurre diverse misure che “non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna”, allora è evidente che l’attribuzione al lavoratore pubblico della sola indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010 esprime senza dubbio una tutela “meno favorevole” di quella predisposta nel lavoro privato; da questa considerazione nasce il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia protocollata dalla cancelleria della Corte con riferimento C-494/16.

Sempre dall’assenza di misure effettive, dissuasive, proporzionate ed energiche per disincentivare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della Pubblica amministrazione, nasce l’ordinanza del Tribunale di Foggia. Non sarà certamente conveniente per lo Stato italiano risarcire i precari per l’illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro, soprattutto se bisogna risarcirli per “equivalente” (come richiesto dalla Corte di giustizia) rispetto al settore privato e quindi sarà la Corte costituzionale, ancor prima della Corte di giustizia, a mettere la parola fine ad una querelle che dura da troppi anni e che è ormai necessario risolvere nel miglior modo possibile, che non può che essere rappresentato dall’avvio di un processo di stabilizzazione dei rapporti lavoro, altrimenti ci penserà come sempre la magistratura a colmare i vuoti della politica.

Pierpaolo Volpe, Infermiere Forense

Tribunale Foggia Ordinanza 26-10-2016

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