Infermiere Forense
Il Tribunale di Udine dà ragione all’azienda datrice di lavoro che nel bando aveva imposto, quale condizione per la stipula del contratto individuale, l’idoneità incondizionata alla mansione di infermiere. Il Giudice del lavoro non ha ravvisato né disparità di trattamento tra i candidati né violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, come invece era stato ipotizzato della ricorrente.
Corretto il bando di concorso per infermieri che prevede l'idoneità fisica
L’assunzione mediante concorso pubblico di personale che sia completamente fungibile per ogni compito istituzionale del profilo a concorso rappresenta un principio necessario per il personale di assistenza diretta, a maggior ragione in un momento storico come quello attuale, con le assunzioni sempre più difficili da concretizzare.
In questo quadro si inserisce la decisione del Giudice del lavoro del Tribunale di Udine – l’ordinanza non è stata ancora depositata – all’azienda datrice di lavoro che, nero su bianco all’interno del bando aveva imposto quale condizione per la stipula del contratto individuale di lavoro l’idoneità incondizionata all’incarico di infermiere.
La ricorrente aveva partecipato a un concorso per infermiere bandito dalla stessa azienda; anticipando di essere alle dipendenze della resistente con mansioni di operatore socio-sanitario, rendeva noto di aver partecipato al concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 130 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D
– indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – e di essere risultata vincitrice.
Concorso che, sebbene destinato all’AsuFc, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, è stato gestito in maniera centralizzata dall’Arcs, l’Azienda regionale di coordinamento per la salute. Focus del ricorso era l’art. 2 (Requisiti generale di ammissione) del bando di concorso, che al punto 3 richiedeva idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento
.
Al contempo non era contestato il risultato della visita medica preventiva obbligatoria cui era stata sottoposta la ricorrente, che aveva concluso per la sua idoneità con prescrizioni e limitazioni, in particolar modo in merito al lavoro notturno. L’interessata ha desunto più di una illegittimità chiedendo che fosse disapplicato il bando di concorso e fosse ordinata la stipula del contratto di lavoro, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
Occorre precisare che, attualmente, sono numerosi i bandi di concorso per il profilo di infermiere nei quali è riportato, come requisito generale di ammissione, la incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione
che non è presente nella normativa concorsuale, costituita dal Dpr 220/2001 (“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”), dal Dpcm 25 gennaio 2008 – concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica – e, seppur di competenza di carattere generale, dal Dpr 487/1994, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.
La clausola rammentata potrebbe ostacolare l’assunzione di chi, dopo aver superato tutte le prove ed aver vinto il concorso pubblico, alla visita preassuntiva ex art. 41 D.lgs. 81/2008 da parte del medico competente, dovesse ottenere un giudizio di idoneità parziale.
A norma della disposizione sopra citata, con particolare riferimento al comma 6, i giudizi che può emettere il medico competente sono improrogabilmente: l’idoneità; l’idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; l’inidoneità temporanea; l’inidoneità permanente. Va da sé che, fra tali giudizi, non esiste quello di incondizionata idoneità.
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