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I sanitari ucraini possono esercitare in Italia

di Redazione Roma

Lo prevede il decreto “Misure urgenti per l’Ucraina” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo e divenuto operativo da oggi. Sarà consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, riporta l’articolo 34 del decreto, ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero.

Reclutamento temporaneo di sanitari ucraini in Italia

Fino al 4 marzo 2023, i sanitari ucraini possono esercitare temporaneamente in Italia

A partire da oggi e fino al 4 marzo 2023 i professionisti sanitari ucraini possono esercitare in Italia in via temporanea. È quanto prevede il Decreto-legge n. 21 del 2022 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo: È consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, in strutture sanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o socio sanitaria, in base a qualifica conseguita all'estero, regolata da direttive Ue, si legge all’interno del decreto. Nel dettaglio, l’articolo 34 – Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini – prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga al regolamento del decreto del 1999, numero 394, e alle disposizioni del decreto del 2007, è consentito l’esercizio temporaneo della professione.

Dunque, le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo. Le strutture sanitarie, si precisa altresì nel Decreto, forniscono alle Regioni e alle Province autonome, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati.

Le misure contenute nel Decreto-legge

La deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, nei confronti dei sanitari ucraini giunti in Italia nel corso di questa crisi, rappresenta una delle tre misure che riguardano espressamente la sanità contenute nel Decreto-legge, pubblicato in Gazzetta ieri sera – e divenuto operativo oggi, appunto – varato dal Consiglio dei ministri per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (con un impatto assai rilevante sulla tenuta della sanità, come ha espresso il portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic: Più dura questa guerra, più il sistema sanitario subirà ulteriori deterioramenti. Le condizioni di lavoro per il personale sanitario sono difficili). Un supporto importante, dunque, considerando che la carenza di operatori in Italia – nel nostro paese mancano da 230 a 350mila infermieri – sta inducendo molte strutture a ricercarli proprio all’estero: dall’est Europa fino al Perù. Al contempo, anche lì c’è grande necessità di assistenza, e l’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol, nel Donbass, ne è una dimostrazione più che tangibile.

Le altre due misure contenute nel Decreto, invece, attengono ai poteri speciali per la salvaguardia degli assetti strategici del Paese e ad assicurare un finanziamento aggiuntivo straordinario alle Regioni per l’assistenza sanitaria ai profughi dall’Ucraina. In merito ai poteri speciali previsti dal Decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012 (“Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”) volti a tutelare gli asset strategici del paese da acquisizioni estere, la novità introdotta è che anche il comparto della salute entra tra quelli oggetto dell’obbligo di notifica, nel caso di acquisti di partecipazioni societarie, da parte di soggetti appartenenti all’Unione europea, inclusi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società.

Per quanto concerne invece il supporto per l’assistenza sanitaria ai profughi, il decreto prevede di riconoscere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario di 152 milioni di euro per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il Ministro della Salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

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