Si è conclusa davanti al giudice del lavoro la vicenda dell'infermiere abruzzese che, dopo aver svolto l'incarico di coordinatore per 16 anni tra gli ospedali di Teramo e Giulianova, si era visto revocare la carica dall'Asl teramana. Nel 2022 l'azienda aveva stabilito, applicando la norma del nuovo contratto nazionale del lavoro per il personale sanitario, che il dipendente tornasse a fare l'infermiere in quanto le funzioni di coordinamento prevedono la laurea.
Retrocesso dopo 16 anni di coordinamento, il giudice: torni al suo posto
Il tribunale del lavoro ha accolto il ricorso del dipendente, che nel frattempo aveva impugnato il provvedimento, riconoscendo le sue ragioni. Il giudice, che ha condannato l'Asl a far tornare il dipendente al suo posto attribuendogli nuovamente l'incarico di coordinatore, ha sentenziato che va riconosciuta la professionalità del lavoratore, risultata gravemente compromessa dalla dequalificazione imposta.
Ha pertanto applicato la norma di salvaguardia che, come si legge nell'ordinanza, consente di tutelare l'esperienza e la professionalità maturate ed effettivamente utilizzate in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto
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Diversamente, come specifica il giudice nella sentenza, si realizzerebbe quella dispersione di esperienza e professionalità che la disciplina transitoria del contratto nazionale del lavoro si proponeva di evitare per non dequalificare il personale sanitario.
Si ritiene di poter affermare che il ricorrente, in virtù dello svolgimento effettivo e prolungato (per quasi sedici anni) delle funzioni organizzative e/o di coordinamento abbia maturato il diritto, come riconosciuto dall'articolo 35 Ccnl 2019/2021, a vedersi attribuito il medesimo ruolo di coordinatore per tanti anni ricoperto, essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla norma ovverosia l'esperienza professionale non inferiore a quindici anni nel profilo di appartenenza, lo svolgimento di appena un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al Ccnl 21 maggio 2018 con valutazione positiva dello stesso unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni
. Questa la motivazione espressa dal giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani.
Secondo i legali del dipendente, che esprimono soddisfazione per la decisione del tribunale, è stata ripristinata una situazione di conformità, nel rispetto delle disposizioni previste dal Ccnl relative al comparto sanità. Spiegano che, non applicandole, si era generata purtroppo una notevole confusione nella ridistribuzione degli incarichi all'interno dell'Asl.
Segnalano che, oltre al loro assistito, sono stati interessati dalla decisione aziendale anche numerosi altri ex coordinatori, ai quali è stato revocato l'incarico per le stesse ragioni. Per assegnare nuovi incarichi l'Asl ha indetto delle procedure selettive trascurando il fatto che così facendo poteva penalizzare tutti quei coordinatori che per tanti anni hanno svolto con merito l'incarico e che, in seguito alla revoca, si sono ritrovati retrocessi a svolgere semplici mansioni infermieristiche di base
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