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Andreula: un disegno di legge populista e che non darà lavoro agli infermieri

di Angelo

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BARI. Il presidente dell'Ipasvi regionale pugliese, Saverio Andreula, torna a parlare del Disegno di Legge proposto da vari esponenti del PD. Tra i firmatari del Ddl figura, come noto, Annalisa Silvestro, coordinatrice nazionale dei collegi degli infermieri e neo-senatrice del partito che fu di Pierluigi Bersani. Andreula non usa mezzi termini nel definire la proposta normativa ricordando che non darà nuovo lavoro agli infermieri italiani, ma servirà esclusivamente a suo dire a dare visibilità ad alcuni politici. Il sanguigno presidente pugliese parla apertamente di un "Ddl populista e fuori dal tempo".

In un nota inviata a Nurse24.it ricorda che:

1) il disegno di legge e argomentato come se fosse un contratto di solidarietà per una azienda in crisi ma trattandosi di una norma di carattere nazionale è di improbabile e difficile applicazione soprattutto se riferito ad una sola professione;

2) il disegno di legge ai fini pensionistici considera che l’infermiere senior 36 mesi, prima del collocamento in pensione, accetti volontariamente la riduzione non superiore al 50% delle ore lavorative (perdendo il 50% della retribuzione) mentre ai fini della pensione viene riconosciuto l’intera retribuzione (dove si prendono i soldi per la copertura contributiva?);

3) il DDL in ordine alla copertura contributiva per la pensione, nulla dice sul trattamento di fine servizio (attualmente il trattamento di fine servizio, si calcola sulla retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi di tempo pieno) formula di calcolo di fine servizio (retribuzione degli ultimi 12 mesi 80% diviso 15 anni di servizio) con la riduzione del 50% della retribuzione si riduce del 50% la liquidazione.

Ma qual è la reale situazione lavorativa nel nostro Paese e quanti colleghi realmente lavorano? Ce lo spiega in uno specchietto riassuntivo lo stesso Andreula.

 

Qui in basso i dati reali sull'occupazione infermieristica in Puglia e in Italia:

 

 

Ecco Ddl completo:

 

Art. 1 - (Finalità)

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e di sostenere l’occupazione giovanile, la presente legge prevede incentivi tesi a favorire il passaggio a contratto a tempo parziale di infermieri con età anagrafi ca superiore a 55 anni (infermieri senior) e la contestuale assunzione di giovani infermieri (infermieri junior) non occupati.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri senior” gli infermieri che abbiano superato i 55 anni di età.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti “infermieri junior” gli infermieri di età inferiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati.

Art. 3 - (Incentivi)

1. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti, nei limiti delle risorse disponibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l’infermiere "senior”, cui manchino non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, accetti volontariamente una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% delle ore lavorate;

b) a fronte di tale riduzione, il datore di lavoro, pubblico o privato, assuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato un infermiere "junior” per un numero di ore non minore rispetto a quelle diminuite dall’“infermiere senior”; tale condizione deve permanere sino alla maturazione dei requisiti pensionistici dell’infermiere "senior”;

c) l’infermiere "senior” svolga una funzione di mentore a favore dell’infermiere "junior”;

d) sia previsto, da parte dell’azienda, un percorso di inserimento a favore dell’infermiere "junior”.

2. Gli incentivi di cui al comma 3 sono attivati attraverso la sottoscrizione di un “patto intergenerazionale” controfirmato da “infermiere senior”, “infermiere junior”, azienda e rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’INPS circa la sussistenza, per l’“infermiere senior”, dei requisiti di cui
al comma 1 lettera a).

3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, all’infermiere "senior” è riconosciuta l’integrazione contributiva sino all’importo corrispondente all’orario di lavoro svolto precedentemente alla riduzione, sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.

Art. 4 - (Promozione della staffetta generazionale)

1. Le strutture sanitarie pubbliche, private e private convenzionate avviano, in collaborazione con l’INPS, una ricognizione circa la forza lavoro infermieristica con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1 ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.

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