I titolari di rapporto di collaborazione, anche non abituale, sono tenuti a presentare: domanda di iscrizione collaboratore solo se non risultano già iscritti ad Enpapi; modulo comunicazione variazione tipologia nel caso in cui variasse la modalità di esercizio (es. da collaboratore a titolare di partita Iva); modulo iscrizione collaboratore nel caso in cui variasse il committente con cui è stato stipulato il contratto di collaborazione.
Cosa deve fare il collaboratore
Non è necessario inviare ad Enpapi una nuova domanda di iscrizione alla Gestione Separata se il collaboratore risulta già iscritto all’Ente. Contrariamente ai titolari di partita Iva, coloro che svolgono attività lavorativa sotto forma di collaborazione, non sono tenuti a comunicare, in forma alcuna, la cessazione del rapporto di collaborazione.
La contribuzione Ivs complessivamente dovuta è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dai committenti. Il presupposto affinché sorga l’obbligo in capo al committente è l’erogazione del compenso al collaboratore per l’attività svolta. A tale compenso deve essere applicata l’aliquota tempo per tempo vigente.
Non è previsto il versamento della contribuzione alla Gestione Separata nel caso in cui non si eserciti più l’attività di collaborazione coordinata e continuativa e/o le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
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