Nurse24.it

ENPAPI

Gestione separata, il rapporto del collaboratore

di Redazione

Gestione separata, ecco cosa deve fare il collaboratore anche occasionale per quanto riguarda i versamenti e la domanda di iscrizione all’Enpapi.

Enpapi gestione separata, il rapporto di collaborazione

libera professione

Gestione separata Enpapi, gli adempimenti del collaboratore

I titolari di rapporto di collaborazione, anche non abituale, sono tenuti a presentare la domanda d’iscrizione all’Enpapi solamente nei casi di:

  • prima iscrizione all’ente;
  • variazione dei dati del committente con il quale è stato stipulato il contratto di collaborazione.

Inoltre, contrariamente ai titolari di partita iva, gli iscritti alla gestione separata Enpapi non sono tenuti a comunicare, in forma alcuna, la cessazione del rapporto di collaborazione.

La contribuzione Ivs complessivamente dovuta è definita dalle denunce e dai versamenti che vengono eseguiti dal committente. Il presupposto affinché sorga l’obbligo in capo al committente è l’erogazione del compenso al collaboratore per l’attività svolta. A tale compenso deve essere applicata l’aliquota vigente.

L’invio della dichiarazione dei compensi e il versamento dei contributi avviene previa trattenuta della quota a carico del collaboratore in busta paga o nel documento fiscale emesso. Il committente, in qualità di responsabile degli adempimenti contributi e dichiarativi, deve effettuare il versamento dell’intera contribuzione dovuta, comprensiva sia della quota a carico del collaboratore (pari a 1/3 dell’aliquota Ivs dovuta) sia della propria (pari a 2/3 dell’aliquota Ivs dovuta) entro il 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.

Le modalità di recupero della quota a carico del collaboratore nei casi di tardiva regolarizzazione, dovranno essere concordate tra lavoratore e committente. Il recupero attiene, infatti, al rapporto privato instaurato tra committente e collaboratore.

Scopri i master in convenzione

Commento (0)