Dal 1° gennaio 2019 tutti i documenti (fatture) emessi a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere redatti in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione o la prestazione di servizio è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (operazioni B2G, cioè Business to Government) la modalità elettronica di trasmissione delle fatture è già in vigore dal 2014.
Cos'è la fattura elettronica
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per tre aspetti:
- va necessariamente redatta utilizzando un supporto informatico (pc, tablet o smartphone)
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente nel formato XML previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile2018 tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti: verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; controlla che la partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti
- il documento elettronico deve essere conservato a norma di legge. La conservazione è un processo particolarmente importante e delicato. Essa è stata normata dapprima con il Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) e poi con le regole tecniche emanate da Agid (l’Agenzia per l’Italia digitale).
Chi è escluso dall'obbligo della fatturazione elettronica
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:
- i soggetti non residenti
- i soggetti che rientrano nel regime dei minimi (DL 98/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (L.190/2014). Tuttavia lo stesso esonero non vale per i loro fornitori, per cui la fattura nei confronti dei citati soggetti deve essere emessa in formato elettronico con alcuni accorgimenti indicati dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018
- i produttori agricoli che operano in regime di esonero in base all’art. 34 comma 6 del DPR 633/72
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario (L. 398/91) e che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi da attività commerciali inferiori a € 65.000
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.
Per tali soggetti l’esonero si applica solo per l’anno 2019 e solo con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al sistema Tessera Sanitaria.
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