Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto che istituisce e regolamenta l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie. Le stesse, che avranno il compito di elaborare le linee guida alle quali i professionisti dovranno attenersi durante l'esercizio della professione, per iscriversi a tale elenco dovranno dimostrare di possedere requisiti specifici e seguire precise tappe indicate nel decreto.
Elenco società scientifiche: I requisiti previsti dal decreto
A quattro mesi e dieci giorni dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco il Ministro della Salute Lorenzin ha promanato lo scorso 2 agosto il decreto istitutivo dell’“Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 186 del 10-08-2017.
Trattasi di un momento di vitale importanza, poiché in tale elenco verranno ammessi i soggetti deputati a comporre le linee guida dell’agire professionale, che alla luce dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24 saranno i riferimenti ai quali dovranno attenersi:
gli esercenti le professioni sanitarie, per effettuare le proprie prestazioni
il giudice, per verificare il grado di colpa in caso di eventuale danno procurato agli assistiti.
È di immediato risalto quale sia il peso della creazione di tale elenco, in quanto i soggetti autorizzati a definire le raccomandazioni (da inserire nelle linee guida che poi saranno integrate nel SNLG e pubblicate sul sito internet dell’Ist. Sup. della Sanità) giocano un ruolo fondamentale nell’orientamento del concreto agire professionale e quindi della relativa responsabilità, in un disegno generale mirato a garantire la sicurezza delle cure.
Entrando nell’analisi del decreto ministeriale possiamo affermare che l’essenza dei requisiti in esso richiesti rispecchiano in buona sintesi quelli già previsti dall’allora Ministro Sirchia con decreto 31 maggio 2004 “Requisiti delle società scientifiche (G.U. S.G. n.153 2 luglio 2004), emanato per regolarne la collaborazione con le istituzioni pubbliche e il piano attuativo dell’attività di aggiornamento continuo (Ecm).
Il Ministero della Salute provvederà poi, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza di ammissione (prevedibile per il 23 novembre), all’esame delle domande e previo parere delle Federazioni professionali maggiormente rappresentative pubblicherà l’elenco.
Inoltre effettuerà verifiche periodiche, anche su segnalazione delle Federazioni professionali maggiormente rappresentative, e al venir meno di uno o più requisiti avvierà la procedura per la eventuale cancellazione dell’ente dall’elenco.
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