Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 14/2020 che sblocca le assunzioni nel SSN per l'emergenza coronavirus e che stanzia 660 milioni per le nuove assunzioni. Uno sblocco di assunzioni che va anche oltre le graduatorie già in essere, perché il personale sanitario potrà essere reclutato anche conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020
.
SSN, emergenza Covid-19 sblocca le assunzioni: stanziati 660 milioni
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quello che il Ministro della salute Roberto Speranza ha definito come il più grande investimento sul personale sanitario mai visto.
Si tratta del decreto legge n. 14/2020, che di fatto sblocca le assunzioni di personale nel Sistema sanitario nazionale, quelle che erano state annunciate dal ministro Speranza lo scorso 7 marzo, ovvero il piano di emergenza che consentirà assunzioni di 20mila tra medici, infermieri e operatori, ma anche di essere pronti a un dilagare del virus, con la possibilità affidata alla Protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiali o posti letto.
Assunzioni a tempo determinato o incarichi
Il decreto, vigente dal 10 marzo 2020, prevede lo stanziamento di 660 milioni per il 2020 finalizzato all'assunzione di professionisti sanitari anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020
. In sostanza, uno sblocco di assunzioni che va anche oltre le graduatorie già in essere.
Fino al 31 luglio 2020 - stabilisce inoltre il decreto - al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale
.
Modalità d'acesso del personale al SSN
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio - art.2 - nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, gli incarichi sono conferiti previa selezione, per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.
L'attività professionale svolta costituirà titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Turni di lavoro, saltano i limiti di orario
Nel decreto è anche esplicitamente scritto che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
.
Lauree infermieri online
Per quanto riguarda l'immissione nel mondo del lavoro dei neolaureati il decreto prevede che limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province autonome per le quali sia disposta (la Lombardia ad esempio, ndr.) l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1) può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio
.
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?