Lo spostamento dei crediti ECM atto a colmare il debito formativo relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 potrà avvenire entro il 30 giugno 2022. Lo ha stabilito la Commissione nazionale Ecm, che lo scorso 14 dicembre ha adottato una nuova delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.
Prorogato spostamento crediti ECM per recupero debito formativo
Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti ECM acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
È la principale novità contenuta nella delibera, datata 14 dicembre 2021, con la quale Agenas accoglie, di fatto, tutte le perplessità dei professionisti sanitari sulle tempistiche di caricamento e riconoscimento crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. (si ricorda che i Provider hanno 90 giorni di tempo dalla conclusione dell'evento per la trasmissione del rapporto all'ente accreditante e per dare così la possibilità di spostare i crediti necessari da un triennio all'altro).
Per i professionisti che, per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016, non si sono avvalsi della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario - prosegue la delibera - il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, a patto che nel triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Nel caso di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S, i professionisti potranno inoltrare dovuta segnalazione solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.
Ma quali sono le conseguenze per i sanitari non in regola con gli ECM? Solo pochi mesi fa il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, era stato categorico: Dal 2022 (a questo punto non prima del 30 giugno 2022, ndr.) partiranno controlli e sanzioni, che spettano agli Ordini. La norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre ad una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione. È inoltre in corso di valutazione il coinvolgimento nell'ambito sanzionatorio anche delle assicurazioni professionali
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Carolina Del Favero
2 commenti
ECM
#1
Buongiorno, sono una collega infermiera. Volevo due precisazioni: io dal 2016 al 2020 ho lavorato all'estero anche se risultavo iscritta all'albo italiano. Io naturalmente ho fatto i corsi di aggiornamento previsti nel Paese in cui lavoravo. Entrando nel sito Co.Ge.A.P.S sembra che io abbia fatto solo 19 ecm nel triennio 2017-2019 (avevo fatto un corso online per mia cultura personale). Non devo recuperare alcun credito giusto?
Poi non mi risulta che carichino in modo aggiornato e puntale i crediti ecm che si svolgono perché in questo triennio mi hanno caricato solo alcuni corsi del 2020, mancano ancora tutti quelli del 2021 e uno del 2022. Vi risulta normale? Grazie mille, Carolina