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Formazione

ECM, modificato il manuale sulla formazione continua

di Redazione Roma

Con una delibera della Commissione nazionale Ecm sono stati modificati alcuni paragrafi inerenti le attività formative non erogate da provider, le pubblicazioni scientifiche, il tutoraggio individuale, l’autoformazione. Mediante altra delibera è stato poi inserito un nuovo paragrafo inerente l’attività di ricerca scientifica.

Commissione nazionale ECM approva modifiche al manuale sulla formazione

La Commissione nazionale Ecm ha deliberato la modifica di quattro paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, che contiene la disciplina nazionale stabilita dalla Commissione in rapporto ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi Ecm.

Nel dettaglio: a) paragrafo 3.1. “Attività formative non erogate da provider”; b) paragrafo 3.2.1 “Pubblicazioni scientifiche”; c) paragrafo 3.3. “Tutoraggio individuale”; d) paragrafo 3.5. “Autoformazione”. A seguire, le modifiche riportate all’interno della delibera approvata lo scorso 8 giugno.

Attività formative non erogate da provider

Le attività di formazione individuale includono tutte le attività formative non erogate da provider. Che possono consistere in:

  • Attività di ricerca scientifica: pubblicazioni scientifiche; studi e ricerca; corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica
  • Tutoraggio individuale
  • Attività di formazione individuale all’estero
  • Attività di autoformazione

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili mediante le sopracitate attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale considerando anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione, comprendendo anche l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, i corsi di alta formazione e di perfezionamento, le scuole di specializzazione.

Attività di ricerca scientifica

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite all’interno delle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” / “Web of Knowledge” maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding) oppure di 1 credito (se in posizione non preminente).

Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di l credito formativo ogni 15 ore di attività.

In tale riconoscimento sono inclusi, altresì, le seguenti figure: i coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie; il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

Autoformazione

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati quali eventi formativi Ecm.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, anche includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione valutando – sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista – il numero dei crediti da attribuire. Ciò detto resta ferma la facoltà, da parte delle Federazioni e degli Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

La Commissione nazionale Ecm ha inoltre deliberato di inserire un nuovo paragrafo all’interno del paragrafo 3.2. – ovvero 3.2.3 rubricato “Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento Eu n.536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs. 521/2019 e del DM/30 novembre 2021 art. 7)” – del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all’attività di ricerca scientifica.

Nel testo si precisa che i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), società scientifiche.

Quindi viene fatto presente che i programmi di tali corsi devono essere coerenti alle Linee guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell’apprendimento. I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza.

L’ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell’obbligo formativo limitatamente al 20% dell’obbligo individuale triennale. I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica saranno riconosciuti nell’ambito della formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022. Infine, la disposizione si applica ai soli corsi che hanno come data inizio evento dal 1° gennaio 2020.

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