La complessità del sistema sanitario deriva dai molteplici elementi e variabili che lo strutturano e dagli equilibri che costantemente vengono raggiunti e mantenuti per dare il servizio dovuto ai cittadini e la soddisfazione professionale a coloro che vi operano. Un caso interessante per la collettività professionale è quello verificatosi a Foggia a seguito della delibera assunta dal Direttore Generale dell’ASL FG per indire un “Avviso per soli titoli” con l’obiettivo di conferire a infermieri incarichi a tempo determinato per il sistema di emergenza urgenza territoriale 118.
Esclusione a priori dall'avviso pubblico, alcune riflessioni
Il “caso” ha preso origine dal fatto che nel Bando dell’avviso in questione veniva indicata come requisito di ammissione una esperienza lavorativa di almeno 18 mesi nel profilo professionale di infermiere, presso postazioni territoriali di emergenza urgenza 118 con Enti SSN e società in House o società partecipate di Aziende sanitarie
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L’assunto di fondo è che i requisiti specifici di accesso al profilo professionale infermieristico sono normati puntualmente dalla legislazione nazionale e consistono nel possesso della laurea in Infermieristica e nell’iscrizione all’ordine professionale.
L’ASL FG, dopo aver sostenuto la decisione assunta richiamandosi giuridicamente all’art.35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e professionalmente alla necessità di garantire al cittadino il trattamento professionale più indicato, ha modificato la propria deliberazione: non ha più inserito tra i requisiti l’esperienza pregressa ed ha indicato invece che l’esperienza lavorativa specifica nel settore del S.E.U. 118 possa essere valorizzata tra i titoli di carriera
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Un oggettivo risultato positivo per le istanze presentate, ma il contenzioso in oggetto induce comunque ad alcune riflessioni.
- Innanzitutto deve essere sottolineato che l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i nel comma 3 bis, punto b, statuisce, da una parte, che il reclutamento per titoli ed esami è finalizzato a rilevare l'esperienza professionale maturata, ma indica anche che tale esperienza è valorizzata con “apposito punteggio” e non certo tramutando la stessa in requisito per l’ammissione al concorso.
- Secondariamente evidenzio che il reclutamento esclusivo per uno specifico settore o area o unità operativa aziendale impedisce o comunque rende difficile un successivo spostamento del dipendente in altra Unità operativa, sia su sua richiesta specifica sia per motivi contingenti o di sopraggiunta inidoneità.
Il che si può ridurre in una penalizzazione del dipendente e in un’ulteriore rigidità dell’organizzazione aziendale.
La complessità del sistema sanitario deriva dai molteplici elementi e variabili che lo strutturano. e dagli equilibri che costantemente vengono raggiunti e mantenuti per dare il servizio dovuto ai cittadini e la soddisfazione professionale a coloro che vi operano.
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