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Sentenza

Tribunale di Roma: Infermiere demansionato va risarcito

di Redazione

Dieci anni di demansionamento. Per questo un infermiere dovrà essere risarcito dal datore di lavoro per €60.775. Lo stabilisce una sentenza del giudice del lavoro di Roma, che ha sostanzialmente consolidato l'orientamento della giurisprudenza: l’infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito.

Roma, dovrà essere risarcito l'infermiere demansionato per 10 anni

Per oltre 10 anni si è trovato a svolgere "attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestiche-alberghiere, come ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e coperte, curare l’igiene personale, ecc".

Attività proprie del personale con inquadramento non infermieristico, che l’infermiere può compiere in situazioni eccezionali e contingenti a determinati periodi, ma che se - come nella fattispecie - si protraggono fino a diventare funzioni stabili, configurano il demansionamento.

Per questo il Tribunale di Roma, prima sezione lavoro (sentenza 6954/2019 dell'11 luglio), ha condannato un ospedale al risarcimento del danno da demansionamento ad un infermiere. Il giudice del lavoro ha infatti stabilito che l’Azienda dovrà risarcire l’infermiere del 25% della retribuzione percepita in tutti gli anni in cui è stato costretto a lavorare come Oss invece che come infermiere.

Il professionista ha lavorato tra i reparti di ortopedia-traumatologia, chirurgia d’urgenza e riabilitazione cardiologica dove, per almeno il 90% del suo turno di lavoro era costretto a soccombere a mansioni prevalentemente igienico-domestiche-alberghiere, perché "il datore di lavoro non ha mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento generale dei malati”.

Così il giudice del lavoro dott. Antonio Maria Luna ha accolto il ricorso dell’infermiere e ha dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno da demansionamento, stabilendo la somma dovuta nel 25% della retribuzione percepita dal dicembre 2006 all'ottobre 2018. Per l’infermiere vale a dire €60.775, a cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione. Non solo: la struttura dovrà pagare anche le spese di giudizio, liquidate in complessivi €10.268.

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