Dieci anni di demansionamento. Per questo un infermiere dovrà essere risarcito dal datore di lavoro per €60.775. Lo stabilisce una sentenza del giudice del lavoro di Roma, che ha sostanzialmente consolidato l'orientamento della giurisprudenza: l’infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito
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Roma, dovrà essere risarcito l'infermiere demansionato per 10 anni
Per oltre 10 anni si è trovato a svolgere "attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico-domestiche-alberghiere, come ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e coperte, curare l’igiene personale, ecc".
Attività proprie del personale con inquadramento non infermieristico, che l’infermiere può compiere in situazioni eccezionali e contingenti a determinati periodi, ma che se - come nella fattispecie - si protraggono fino a diventare funzioni stabili, configurano il demansionamento.
Per questo il Tribunale di Roma, prima sezione lavoro (sentenza 6954/2019 dell'11 luglio), ha condannato un ospedale al risarcimento del danno da demansionamento ad un infermiere. Il giudice del lavoro ha infatti stabilito che l’Azienda dovrà risarcire l’infermiere del 25% della retribuzione percepita in tutti gli anni in cui è stato costretto a lavorare come Oss invece che come infermiere.
Il professionista ha lavorato tra i reparti di ortopedia-traumatologia, chirurgia d’urgenza e riabilitazione cardiologica dove, per almeno il 90% del suo turno di lavoro era costretto a soccombere a mansioni prevalentemente igienico-domestiche-alberghiere, perché "il datore di lavoro non ha mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento generale dei malati”.
Così il giudice del lavoro dott. Antonio Maria Luna ha accolto il ricorso dell’infermiere e ha dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno da demansionamento, stabilendo la somma dovuta nel 25% della retribuzione percepita dal dicembre 2006 all'ottobre 2018. Per l’infermiere vale a dire €60.775, a cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione. Non solo: la struttura dovrà pagare anche le spese di giudizio, liquidate in complessivi €10.268.
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