Gli infermieri hanno diritto alla retribuzione dello straordinario anche in assenza di autorizzazione. Sebbene le prestazioni aggiuntive richiedano specifiche autorizzazioni e condizioni, nel pubblico impiego il lavoro straordinario deve essere compensato se svolto con il consenso del datore di lavoro, a prescindere dalle autorizzazioni formali
. È quanto è stato stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si specifica che il mancato rispetto delle regole di spesa pubblica non può ricadere sul lavoratore, ma piuttosto sui funzionari responsabili delle autorizzazioni. Il giudice ha pertanto stabilito un principio fondamentale che riconosce la tutela dei diritti dei lavoratori del settore pubblico e garantisce una corretta remunerazione delle prestazioni effettivamente svolte.
Lo straordinario va retribuito anche in assenza di autorizzazione formale
Il caso giudiziario si riferisce ad un infermiere dell'ospedale di Reggio Calabria in una controversia sul pagamento delle prestazioni aggiuntive che aveva svolto nell'estate del 2013 nel servizio dialisi. Il giudice di Cassazione ha dato ragione al professionista, ribaltando il verdetto della Corte d'Appello.
L'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria, che ha sempre retribuito gli infermieri per questo importante servizio reso anche ai turisti in ferie nella regione, aveva mancato di farlo nell'estate 2013.
L'infermiere si era rivolto pertanto al tribunale ottenendo un decreto ingiuntivo contro l'ente chiedendo il pagamento alla luce delle disposizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Tuttavia, il giudice della Corte d'Appello aveva revocato l'ingiunzione ritenendo che la vicenda non fosse regolata dal Ccnl, ma da una legge del 2001, recepita nel contratto 2008/2009, secondo la quale per ottenere il pagamento dell'opera prestata era necessaria un'autorizzazione regionale unitamente a condizioni specifiche.
Il giudice aveva quindi sentenziato che niente era dovuto all'infermiere, in quanto tali condizioni normative non erano state rispettate. L'infermiere aveva quindi fatto ricorso in Cassazione.
Il giudice dell'ultimo grado di giudizio ha accolto tutte le richieste presentate dall'infermiere in quanto la notifica del ricorso per cassazione, presentato tempestivamente entro i termini di legge, è stata inviata correttamente alla PEC dell'avvocato dell'azienda e pertanto risultata regolare. Inoltre, dopo aver accertato che l'infermiere aveva effettivamente eseguito le prestazioni aggiuntive su incarico dell'azienda, ha confermato la violazione degli articoli 115 e 116 del Codice di Procedura Civile, oltre ad altre varie norme costituzionali, come aveva motivato l'infermiere nel suo ricorso.
Infine, la Corte ha riconosciuto che, oltre le prestazioni aggiuntive rese, anche le ore lavorative extra configurano lavoro straordinario cosicché devono essere remunerate indipendentemente dalla regolarità delle autorizzazioni qualora vi sia un implicito consenso del datore di lavoro.
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