Il decreto Rilancio (articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia. L’INPS (con il messaggio 26 giugno 2021, n. 2433) fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. La domanda per il bonus baby-sitting deve essere presentata entro il 15 luglio 2021; per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia, invece, la scadenza è al 30 giugno 2021.
Bonus baby-sitting e centri estivi: dall'INPS le nuove istruzioni
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata al decreto-legge n. 30/2021 dalla legge di conversione n. 61/2021, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Bonus iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la somma pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare potrà essere accreditata direttamente al richiedente.
In tale caso, è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio: fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono i sopracitati servizi, indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
Nella richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
- Centri e attività diurne (L)
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)
- Ludoteche (L1)
- Centri di aggregazione sociale (LA2)
- Centri per le famiglie (LA3)
- Centri diurni di protezione sociale (LA4)
- Centri diurni estivi (LA5)
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB)
- Asilo Nido (LB1)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)
In caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido.
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