È attiva dall'8 aprile 2021 la procedura per il nuovo bonus baby-sitting previsto dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (DL Sostegni), attraverso il sito dell’Inps. A farlo sapere è lo stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mediante una nota.
Beneficiari e misura del nuovo bonus baby-sitting Covid-19
Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, ha introdotto, fino al 30 giugno 2021, la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi dibaby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14.
Chi sono i beneficiari
Il bonus - erogato nel limite massimo complessivo 100 euro settimanali - può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- Iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- Medici
- Infermieri
- Ostetriche
- Tecnici di laboratorio biomedico
- Tecnici di radiologia medica
- Operatori sociosanitari
- Soccorritori e autisti/urgenza 118
L'importo riconosciuto
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Congedo indennizzato al 50% per genitori con figli affetti da Covid-19 o in DAD
In alternativa al bonus baby-sitter, l’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
Platea dei destinatari
Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite e non all’INPS.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
- Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
- Il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
- Il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso
- Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- L’infezione da SARS-CoV-2
- La quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
- La sospensione dell’attività didattica in presenza
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età. Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
- Il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
- Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale
- Deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- L’infezione da SARS-CoV-2
- La quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente
- La sospensione dell’attività didattica in presenza
- La chiusura del centro assistenziale diurno
Durata del congedo
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
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