Sono 9 i mesi di validità dal completamento del ciclo vaccinale come nel Dl 52/2021 per la certificazione verde Covid-19. Ma la durata potrà variare a seconda della tipologia di vaccino somministrato. Intanto tirano un sospiro di sollievo gli operatori sanitari che rischiavano di vedersi scadere il green pass.
La certificazione verde Covid-19 durerà nove mesi invece di sei
La certificazione verde Covid-19 – che fungerà da pass non solo per spostarsi tra regioni di colore diverso, ma anche per far visita agli ospiti delle Rsa, per partecipare a eventi, convegni, eventi civili e religiosi – avrà validità di 9 mesi (e non più di 6 mesi, come in principio ipotizzato) dalla data di conclusione del ciclo vaccinale.
In caso di guarigione dalla malattia, la validità del pass è di sei mesi, mentre scade dopo 48 ore dal test in caso di tampone negativo. È quanto prevede il testo finale del nuovo Dl Covid firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nell’articolo 14 del decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 (“Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19”) si parla del green pass – la certificazione verde che attesta l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, di essere guariti dalla malattia oppure di essere in possesso di esito negativo di un test molecolare oppure antigenico nelle 48 ore precedenti – è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose vaccinale e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
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Ciò comporterà che la durata del certificato vaccinale potrà variare a seconda del tipo di vaccino somministrato. A titolo di esempio: il vaccino monodose Johnson & Johnson fornirà una copertura sul certificato di 9 mesi mentre con AstraZeneca, che ha una finestra fino a 12 settimane tra prima e seconda dose, la durata potrà toccare i 12 mesi.
Ad ogni modo già la validità di 9 mesi non è di poco conto per gli operatori sanitari – i primi ad essere stati vaccinati – considerando che la misura aveva già posto in essere numerosi interrogativi e sollevato altrettante criticità. Intanto poiché, a iniziare dal mese di agosto, nel nostro paese coesisterà una parte di popolazione vaccinata ma con certificazione verde Covid-19 in scadenza (il riferimento è proprio gli operatori sanitari, la maggioranza dei quali ha ricevuto la secondo dose entro fine febbraio) e una quota ancora in attesa di vaccinazione con le prime dosi.
Tutto questo nel pieno del periodo estivo, da sempre contraddistinto da una rilevante mobilità e che mai come quest’anno – considerando i mesi di restrizioni – vedrà un’ampia categoria di persone in attesa di spostarsi per le ferie. Il rischio concreto, è inutile negarlo, sarebbe stato di ritrovarsi nel bel mezzo dell’estate con il personale sanitario in difficoltà a spostarsi per le ferie a causa del green pass scaduto.
Timore, questo, già manifestato dal presidente Simeu Lazio, Giulio Maria Ricciuto, secondo il quale la scadenza a 6 mesi avrebbe rappresentato un problema organizzativo e pratico per infermieri e medici, soprattutto quelli dell’emergenza-urgenza, da sempre in prima linea nella lotta al Covid, che hanno chiuso il ciclo vaccinale fra fine gennaio e febbraio
. E non si parla meramente di vacanze e divertimento: la questione, infatti, è basilare tanto per la copertura dei turni quanto per far ripartire la formazione medica in presenza.
Tornando alla stringente attualità, il Dl 52/2021 a cui si rimanda nel nuovo testo (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”) circoscrive che il green pass Covid-19 – necessario anche per i minori, per i quali non è prevista al momento la vaccinazione – viene rilasciato al diretto interessato in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal personale abilitato che ha eseguito la vaccinazione. Oppure, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta
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Il risultato negativo del tampone viene attestato (con consegna alla persona) dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il test molecolare oppure antigenico. In parallelo al rilascio della certificazione – che è gratuita per l’utente, a pagamento resta solo il tampone, il cui costo varia da regione a regione – viene resa disponibile anche attraverso i sistemi informativi regionali direttamente nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Altro aspetto importante riguarda chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto 52/2021 e può richiedere la certificazione verde Covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario oppure alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale questa ha sede. Valgono anche le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate negli Stati membri dell’Ue, riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del ministero della Salute.
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