Con un decreto d’urgenza la giudice ha sospeso, in via temporanea, il provvedimento dell’Ordine degli psicologi della Toscana che impediva ad una dottoressa di Pistoia di esercitare la sua professione di psicologa poiché non vaccinata. La psicologa potrà esercitare in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati
. Nelle motivazioni del giudice sono numerose le critiche ai vaccini nonché alla loro efficacia e sicurezza.
Vaccino altera Dna: sentenza choch reintegra psicologa no vax sospesa
A giugno il Tribunale di Arezzo aveva annullato il provvedimento disciplinare attuato dall’Azienda Usl Toscana sud est, che aveva sospeso (sei mesi senza retribuzione) una propria dipendente, infermiera, in quanto aveva espresso in tv le proprie critiche al vaccino anti-Covid.
Un caso che aveva destato curiosità, mentre – sempre in Toscana, precisamente a Firenze – sta creando dibattito la notizia che la psicologa no vax di Pistoia sospesa dall’Ordine professionale, poiché non in regola con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, deve rientrare a lavoro. E potrà esercitare in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati
.
Nulla di particolare, certo, se non fosse per le motivazioni addotte dal giudice della seconda sezione del Tribunale civile di Firenze, Susanna Zanda, nell’ambito della revoca (tramite decreto d’urgenza) della sospensione disposta dall’Ordine: la giudice, infatti, ritiene che i vaccini possano alterare il Dna e siano pericolosi.
Da parte sua, l’Ordine degli Psicologi della Toscana ha già annunciato ricorso in ogni sede (Ricordiamo a tutti che gli ordini sanitari, quale è l’Ordine degli psicologi della Toscana, sono obbligati a rispettare il decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 sull’obbligo vaccinale. Non accetteremo ob torto collo questo provvedimento. Pertanto ci opporremo nelle opportune sedi
, riporta una nota).
Intanto, l’udienza di merito per discutere la revoca, la conferma oppure la modifica del provvedimento in contraddittorio è stata fissata dal giudice Zanda per il 15 settembre. Difesa dall’avvocato Raul Benassi di Piombino (Livorno), la psicologa ha fatto ricorso cautelare urgente in Tribunale per chiedere la sospensione del provvedimento assunto dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana il 19 ottobre dello scorso anno per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
.
Oggi il giudice Zanda ha accolto numerose delle osservazioni presenti nel ricorso. La sospensione dell'esercizio della professione rischia di compromettere beni primari dell’individuo quale il diritto al proprio sostentamento e il diritto al lavoro di cui all’art. 4 inteso come espressione della libertà della persona e della sua dignità, garantita appunto dalla libertà dal bisogno
. Viene riconosciuto, insomma, che da molti mesi
la psicologa non può più esercitare la professione e sostentarsi col proprio lavoro, unica fonte di sostentamento
.
Nel provvedimento d’urgenza il giudice accoglie, poi, una serie di osservazioni secondo cui la vaccinazione non coprirebbe completamente dal Covid. La legge sull’obbligo vaccinale ha l’obiettivo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario
ma il giudice precisa che questo scopo è irraggiungibile perché sono gli stessi report di Aifa ad affermarlo
.
Quindi si fa riferimento ad un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi
.
E ancora, nel contestare l'obbligo vaccinale anti Covid, il provvedimento del giudice cita l’articolo 32 della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”).
Dopo l’esperienza del nazifascismo non consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato
. Ma nella valutazione del giudice un consenso informato non è ipotizzabile allorquando i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento è, come in questo caso, coperto non solo da segreto industriale ma anche, incomprensibilmente, da segreto “militare”
.
Infine, il testo del provvedimento osserva anche che a tutt’oggi dopo due anni ancora non si conoscono i componenti dei sieri e gli effetti a medio e lungo termine come scritto dalle stesse case produttrici mentre si sa che nel breve termine hanno già causato migliaia di decessi ed eventi avversi gravi
.
Il giudice circoscrive, inoltre, che le varie convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia vietano l’imposizione di trattamenti sanitari senza il consenso dell’interessato perché ne verrebbe lesa la sua dignità
e che la Costituzione non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato
. Il giudice rileva infine anche un’innegabile discriminazione rispetto ai colleghi vaccinati che possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi e trasmettere il virus
.
Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?