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Management

Accreditamento delle strutture sanitarie private

di Davide Mori

L’iniziativa privata in campo sanitario, inserita in un contesto pubblicistico, può comportare numerosi vantaggi per l'intero sistema sanitario nazionale. I soggetti privati che coadiuvano il Ssn, oltre a rappresentare un risparmio di spesa per l’amministrazione pubblica, consentono agli utenti di avere libertà di scelta tra le diverse modalità di erogazione delle prestazioni.

Il sistema delle 3 A: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali

ospedale privato

Una clinica privata. Per essere accreditata deve seguire un determinato percorso

La normativa vigente pone sullo stesso piano il soggetto pubblico e privato in ottemperanza agli articoli 41 e 43 della Costituzione, garantendo di fatto piena collaborazione tra i due distinti soggetti. Ovviamente l’esercizio di soggetti privati all’interno del Ssn presuppone diverse caratteristiche che il legislatore ha previsto per assicurare un adeguato livello di prestazioni agli utenti, garantendone una elevata qualità, paragonabile a quella delle strutture sanitarie pubbliche.

Il percorso che le strutture sanitarie private devono intraprendere per essere accreditate all'interno del Ssn prende il nome di sistema delle tre A (Autorizzazione – Accreditamento - Accordi contrattuali) e prevede tre step che permettono la loro equiparazione a quelle pubbliche.

Autorizzazione

Il primo step è rappresentato dall'autorizzazione. L’autorizzazione ha lo scopo di consentire l’esercizio dell’attività sanitaria, e ogni soggetto (pubblico e privato) che opera all’interno del Ssn deve essere autorizzato ex d.lgs. 502/92. L’autorizzazione deve essere richiesta alla Regione presso la quale si ha intenzione di iniziare l'attività, per tutte le strutture, sia pubbliche che private, che erogano prestazioni in regime di ricovero, che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, che erogano prestazioni in regime residenziale e per gli studi odontoiatrici/medici/altre professioni sanitarie, compresi quelli infermieristici.

Quanto ai requisiti per l’autorizzazione la scelta è demandata alla singola Regione, che ne sancisce i criteri di inclusione, e devono comprendere requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi. In ultimo, sul rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione influisce anche l’attività di verifica del Comune all’interno del quale la struttura risiederà.

Accreditamento

Step successivo all’autorizzazione è l’accreditamento con il Ssn, tale step è obbligatorio solo per quelle strutture che vogliano operare in convenzione con la sanità pubblica, se si vogliono erogare prestazioni in regime privato il percorso si ferma alla sola autorizzazione. L'accreditamento può essere concesso subordinatamente alla rispondenza con la programmazione sanitaria regionale e ad ulteriori requisiti di qualificazione stabiliti dalla Regione sulla base del d.lgs 59/97, dopo aver ascoltato i pareri di Agenas e del Consiglio Superiore della Sanità.

Attraverso l’accreditamento la struttura può operare in nome e per conto del Ssn, adoperando le stesse tariffe e percependo quindi quota parte del finanziamento sanitario regionale. L’accreditamento è seguito da un contratto, che tiene conto della programmazione e da un controllo periodico delle prestazioni erogate adoperato dalla Regione. L’accreditamento a seguito di verifica può anche essere revocato qualora la struttura non soddisfi più i requisiti qualitativi che ne abbiano determinato la concessione.

Accordi contrattuali

Dal momento che l’accreditamento attribuisce la qualifica potenziale di gestore del servizio pubblico, occorrerà che le parti stipulino appositi accordi contrattuali che regolamentino il rapporto tra i due soggetti (pubblico e privato). L’accordo contrattuale rappresenta quindi un contratto di disciplina pubblicistica che lega la struttura privata alla pubblica amministrazione. In sostanza, il procedimento di accreditamento per conferire agli interessati il diritto ad esercitare l’attività in regime di convenzione consiste di due atti: il primo unilaterale emesso dalla pubblica amministrazione che conferisce lo stesso diritto alla struttura, e il secondo che rende operativo il primo, legandosi ad esso mediante l’accordo tra le parti.

Le Regioni devono definire l’ambito di applicazione degli accordi nonché individuare i soggetti interessati, individuando le responsabilità della Regione e della Asl nella stipula degli accordi, nella formulazione dei programmi di attività, e nella determinazione della remunerazione.

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