Enpapi spiega che per la corretta individuazione dell’aliquota da applicare, piena o ridotta, bisogna far riferimento al periodo in cui viene effettivamente svolta attività lavorativa, indipendentemente dal momento in cui viene erogato il compenso.
Determinazione aliquota applicabile agli iscritti gestione separata
Le aliquote applicate ai compensi corrisposti agli iscritti alla Gestione Separata Enpapi sono differenziate in base allo status previdenziale del collaboratore/prestatore d’opera occasionale:
- per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria ovvero che non siano titolari di trattamento pensionistico, l’aliquota applicata per l’anno 2017 è pari al 32%; in aggiunta, è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al nanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- per i titolari di rapporto di collaborazione contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico l’aliquota dovuta è pari al 24%. Sono considerati pensionati gli infermieri già titolari di un trattamento pensionistico, diretto o indiretto, a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti.
Sono considerati, invece, già assicurati presso altra forma di previdenza sia i liberi professionisti iscritti alla Gestione Principale Enpapi sia i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Per la corretta individuazione dell’aliquota da applicare, piena o ridotta, bisogna far riferimento al periodo in cui viene effettivamente svolta attività lavorativa, indipendentemente dal momento in cui viene erogato il compenso.
Per l’individuazione della misura percentuale è invece necessario considerare l’anno dell’erogazione del compenso, in applicazione del principio di cassa. In breve, ai ni della corretta applicazione dell’aliquota occorre tener presente che:
- il periodo di attività lavorativa incide sul tipo di aliquota (piena o ridotta);
- il principio di cassa incide sulla misura dell’aliquota.
È pertanto opportuno che il collaboratore fornisca al committente una dichiarazione sulla sua situazione previdenziale e si accerti che il contratto stipulato o l’incarico ricevuto preveda l’obbligo, per il committente, di versare la contribuzione alla Gestione Separata Enpapi.
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