Possono accedere al riscatto dei periodi di studio tutti gli iscritti che, al momento della presentazione della domanda, possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva. I contributi a titolo di riscatto hanno effetto sia sull’anzianità contributiva sia ai fini della determinazione del montante contributivo maturato e vengono capitalizzati con riferimento all’anno di effettivo versamento.
Periodi di studio riscattabili
Sono riscattabili i periodi di studio relativi a:
il conseguimento del diploma Universitario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni)
il conseguimento di diplomi ed attestati equipollenti
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