Tra i nuovi dettami organizzativi e giuridici degli Ordini delle Professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle stesse professioni un ruolo significativo è ricoperto dalle commissioni d’albo, per le quali sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo - compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti – e restano in carica per quattro anni. Qualora non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente le commissioni d’albo possono essere sciolte.
Ordini professioni sanitarie e commissioni d'albo
La legge 11 gennaio 2018 n.3 ha decisamente contribuito al rinnovamento di principi legislativi oramai obsoleti per le professioni sanitarie. E lo ha fatto modificando sostanzialmente il decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, documento nel quale si definiscono ora i nuovi dettami organizzativi e giuridici degli Ordini delle Professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.
La modifica in questione si è concretizzata grazie ad alcuni decreti attuativi ad opera del Ministero della Salute che hanno contribuito a specificare tali innovazioni:
- Decreto 13 marzo 2018, concernente la “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
- Decreto 15 marzo 2018, riguardante le “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;
- Decreto 11 giugno 2019, recante:
- La “Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche”
- La “Determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche”
- La “Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
- La “Determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
Tra la novità di questi ultimi decreti attuativi, le commissioni di albo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Di cosa si occupano le commissioni di Albo
Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:
- Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista
- Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
- Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto
- Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
Da quanti membri sono composte le commissioni d’albo?
Ordine degli infermieri ed infermieri pediatrici la commissione è composta da:
Numero iscritti all’ordine | Numero membri commissione |
< 1500 | 5 |
>1500, ma <3000 | 7 |
>3000 | 9 |
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la commissione è composta da:
Numero iscritti all’ordine | Numero membri commissione |
< 1500 | 5 |
>1500, ma <3000 | 7 |
>3000 | 9 |
Dove è prevista un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al consiglio direttivo.
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