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Elezioni Fnopi e Opi, un vademecum per capire come funziona

di MS

Il Senato, in data 22 dicembre 2017, ha approvato il Ddl Lorenzin che ora è legge. Data storica per gli infermieri, che in questa norma leggono la trasformazione dei Collegi in Ordini. Oggi quindi non si parla più di Collegi Ipasvi, ma di Ordini delle professioni infermieristiche (Opi) provinciali e di Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (Fnopi). Di seguito le regole e le norme elettorali provinciali e nazionale.

Elezioni Opi: cosa cambia con la Legge Lorenzin

Elezioni Opi provinciali

Con l’entrata in vigore della legge n. 3 del 11 gennaio 2018 ci troviamo oggi a parlare di ordini e non più collegi. Siamo di fronte ad uno scenario legislativo-professionale completamente diverso da quanto scritto finora, ragion per cui proviamo a riformulare le precedenti domande:

Quando si vota?

Ogni quattro anni.

Come avvengono le elezioni?

La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, della commissione d’albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Ciascun ordine può stabilire con propria delibera l’eventuale svolgimento delle operazioni di voto in modalità telematica, individuandone le procedure operative, che saranno poste a validazione da parte della Federazione Nazionale. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della Salute.

Convocazione

Innanzitutto l’avviso di convocazione potrà essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’albo.

La convocazione dovrà indicare i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.

Saranno inoltre indicati i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Chi può essere eletto?

Saranno eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri del Collegio dei Revisori uscenti, che potranno presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei Revisori dovranno essere:

  • sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere
  • denominate
  • le firme saranno autenticate dal presidente o da un suo delegato

Le singole liste e/o le liste unitarie potranno essere presentante entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’ordine. Lo stesso ordine avrà cura di comunicare ai propri iscritti le candidature attraverso il proprio sito internet istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide.

Quanti candidati possono essere eletti al consiglio direttivo e nel collegio dei revisori dei conti?

Consiglio direttivo:

  • 7 membri se non superano i cinquecento
  • 9 membri se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento
  • 15 membri se superano i mille e cinquecento

Collegio dei Revisori dei Conti:

è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Come sono composti i seggi?

Il seggio elettorale sarà composto da:

Tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea (diversi dal Presidente uscente), due dei quali con funzioni di scrutatori ed uno con funzione di Presidente:

  • Non appartenenti al Consiglio Direttivo
  • Non appartenenti alla Commissione di Albo
  • Non appartenenti dal Collegio dei Revisori dei Conti uscenti
  • Non facenti parti delle liste dei candidati

Un professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, che avrà il ruolo di segretario:

  • Non appartenente al Consiglio Direttivo
  • Non appartenente alla Commissione di albo uscente
  • Non facente parte della lista dei candidati

Operazioni di voto

Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche (a discrezione di ogni ordine professionale), la votazione si effettuerà a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio Direttivo e, se presenti, della Commissione d’albo; schede gialle per i componenti del Collegio dei revisori, con timbro dell’ordine, sulle quali l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando singoli nominativi di candidati singolarmente. Il presidente chiuderà all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nella giornata, salvo riaprirle il giorno successivo.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, redigendo comunque, per ogni giornata di votazioni, apposito verbale. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

A parità di voti tra due o più candidati, sarà proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente di iscrizione all’albo; se persiste parità si terrà conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età.

Quali sono le cariche e come verranno assegnate?

Sono organi degli ordini delle professioni infermieristiche:

Quali sono le regole da rispettare?

Gli eletti non possono svolgere ruoli di rappresentanza sindacale; chi ha svolto incarichi apicali all’interno del consiglio direttivo può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

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