Domenica 25 settembre 2022 gli italiani sono chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per rinnovare il Parlamento. Riceveranno due schede, una rosa per Montecitorio e una gialla per Palazzo Madama. Ai sensi degli artt.51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell’art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare. Per farlo, però, è necessario che presentino un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto non oltre il terzo giorno antecedente la votazione e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Anche gli elettori ricoverati nei reparti Covid delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.
Elezioni politiche 2022: come votano i pazienti ricoverati in ospedale
Il voto è un diritto/dovere di ogni cittadino maggiorenne (si ricorda che per la votazione del Senato l’elettore deve aver compiuto i 25 anni).
La legge prevede che in Italia possano votare fuori dal comune di residenza solo alcune categorie di elettori:
- ricoverati in ospedali e case di cura
- militari
- naviganti
- i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione
- le forze dell’ordine.
I malati hanno il diritto di votare all’interno del luogo di cura; per farlo, però, è necessario che presentino - al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto – un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale documentazione deve essere consegnata non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione (dati ricavabili dalla scheda elettorale).
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvederà:
- Ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale
- A rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dal punto precedente
- A rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti enti locali l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del rispettivo luogo di cura; tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
Seggi elettorali
La predisposizione dei seggi varia in funzione del numero di posti letto della struttura:
- Seggio ospedaliero: ufficio elettorale di sezione avente la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio “ordinario”. Esso si predispone negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti;
- Seggio speciale: ufficio composto di un presidente, uno scrutatore e un segretario incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati; esso si realizza negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; i compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale e vengono immediatamente immesse nell’urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa;
- Seggio volante: ufficio composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario di un seggio “ordinario” incaricato della raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto; anche le operazioni del seggio volante consistono nella raccolta del voto dei degenti e trasporto nella sede ordinaria.
È sottinteso che, a prescindere dalla tipologia di seggio nel quale il paziente vota, è necessario che egli abbia con sé scheda elettorale e documento d’identità.
I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
Le modalità di voto sopra descritte valgono anche per i tossicodipendenti ricoverati in strutture, gestite da associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private.
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