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Sentenza a favore del tempo divisa degli infermieri

di Redazione

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ROMA. Recentemente abbiamo sentito parlare sempre più spesso del "tempo tuta" cioè del tempo che un lavoratore impiega per indossare e dismettere la divisa da lavoro, all’inizio e al termine del turno lavorativo.

Di matrice operaia, questo istituto giuridico non è ancora penetrato nella maggioranza delle contrattazioni collettive ed è rimasto emarginato a livello giurisprudenziale di prime cure.

Successivamente, quando la Suprema Corte ha meglio definito l’orario di lavoro come "il periodo di tempo che il lavoratore dedica al datore di lavoro", le attività provenienti da fonti eterodirette (cioè datoriali), sono state incluse nell’orario di lavoro e, quindi, retribuibili ai sensi dell’art. 36 Costituzione.

 

Il "tempo tuta", così definito perché esclusivamente impiegato per compensare il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione del lavoratore per la preparazione alla prestazione contrattuale, è stato, di fatto, limitato a pochi minuti al giorno.

 

Sulla base della casistica giurisprudenziale oramai accreditata, anche gli infermieri hanno tentato, spesso positivamente, di farsi pagare il tempo tuta, ma i pochi minuti che i tribunali riconoscevano non permettevano concretamente di compensare il reale periodo di tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa da lavoro in quanto, oltre a questa attività, vi era da considerare la necessità di effettuare una doccia prima e dopo le attività assistenziali.

 

In una sentenza del Tribunale di Pescara sono stati riconosciuti 15 minuti di timbratura prima e dopo l’attività lavorativa, comprensivi però del tempo consegna (di difficile e dubbia interpretazione ma, comunque, applicabile solo a coloro che si scambiano le consegne).

 

Per tali motivi l’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, nella persona del suo presidente, ha radicato una causa esclusivamente sul tempo tuta che si potesse applicare a tutti i lavoratori della sanità, senza distinzioni, e che si potesse applicare non solo ai turnisti (come finora le cause sul tempo tuta hanno deciso in Italia) ma anche ai colleghi diurnisti.

 

La ratio di tale ipotesi, per anni sostenuta dal Dott. Mauro Di Fresco, sta proprio nel discrimine tra il tempo tuta tout court e il tempo consegna (ripeto, non condivisibile perché rientrante nell’orario di lavoro tranne i casi in cui effettivamente la consegna sia particolarmente complessa e lunga) per cui la vertenza radicata voleva esplorare solo tale istituto.

 

Inoltre andava necessariamente integrato il comune tempo tuta relativo alla divisa, con le esigenze di igiene legate al particolare ruolo che l’infermiere svolge in sanità, soprattutto per il rispetto che si deve all’utenza e alla serenità del luogo di lavoro, quindi nel tempo tuta doveva essere aggiunto, seppur forfettariamente, il tempo necessario per effettuare una doccia.

 

Del resto, nella realtà ove opera il collega Di Fresco, solo gli infermieri e non gli altri operatori socio-sanitari e sanitari, percepiscono la retribuzione del tempo consegna di trenta minuti complessivi giornalieri,  quale fase di lavoro così definita e pattuita in contrattazione decentrata dai sindacati nel lontano 1988.

 

Contestando tale pattuizione perché discriminatoria (in spregio alla genuina definizione di tempo tuta e posta solo in favore degli infermieri turnisti), il collega Di Fresco ha ipotizzato la possibilità che il diritto potesse riconoscere il tempo tuta e non il tempo consegna, così da estendere il pagamento a tutti i lavoratori della sanità (agenti socio-sanitari, OTA, OSS, infermieri, fisioterapisti, audiometristi, tecnici di radiologia, ecc.) che svolgono qualsiasi turno, non solo la notte.

 

Il 17 settembre 2014 si è conclusa vittoriosamente la causa contro il Policlinico Umberto I di Roma e i motivi di diritto dedotti dal ricorrente Di Fresco, sono stati tutti accolti.

 

Vi lascio, quindi, alla lettura della sentenza da cui potrete evincere i motivi che fondano la legittima pretesa.

 


Il_tempo_tuta_infermieristico.pdf
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