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Calzature Infermieri. L'acquisto spetta al datore di lavoro

di Redazione

È l'ultima vittoria dell'AADI a confermare quanto previsto dalla legge. Ottennuto il rimborso dell'acquisto delle calzature degli infermieri

calzature-infermieriBARI. Non sono bastata le richieste fatte da Filomena Ilenia Grande, segretario aziendale AADI presso l’Istituto Regionale Saverio De Bellis di Bari, ai sensi dell’art. 27, co. 3 del contratto integrativo 07 aprile 1999 nonché sull’ipotesi che idonee calzature indossate dal personale infermieristico fossero oltretutto indispensabili per prevenire infortuni sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 2087 C.C. e D.Lgs. n. 81/2008.

È di gennaio 2015 l'ultima diffida dell’A.A.D.I.  indirizzata all’istituto con la specifica richiesta di rimborso agli infermieri, per la spesa che sono stati costretti a sostenere, spesa per l'acquisto di calzature per infermieri con regolare certificazione CE.

Sulla scorta delle deduzioni formulate sulla specifica norma contrattuale, l'Istituto Saverio De Bellis ha desistito ed ha rimborsato la somma di 164,16 euro.

La vittoria dell’A.A.D.I. è stata profetica perché la Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza del 28 aprile 2015 n. 8585 ha stabilito che spetta al datore di lavoro manutenere e, quindi, lavare gli indumenti di lavoro (ergo, anche provvederli).

In verità già con sentenza 18 luglio 2014 n. 16495 la Cassazione stabilì che fosse un onere datoriale la pulizia degli indumenti.

L’istituto De Bellis ha evitato una causa che l’avrebbe vista scuramente perdente ed ha evitato, con esemplare cognizione di causa, un’inutile spesa pubblica relativa alla eventuale condanna di soccombenza e, di conseguenza, anche la condanna erariale per lite temeraria.

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