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Sanitari no vax, guarigione non basta per reintegro

di Redazione Roma

In risposta ai dubbi sollevati dalla Fnomceo, il Ministero della Salute chiarisce ogni perplessità mediante una circolare: i sanitari non vaccinati, ma guariti dal Covid, non potranno in ogni caso tornare a lavoro. Il vaccino resta obbligatorio per annullare la sospensione. Pertanto, la guarigione non costituisce un elemento determinante per l’Ordine professionale di appartenenza, che invece è chiamato ad accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista.

Sanitari no vax: non basta guarire dal Covid per tornare a lavorare

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo. È quanto chiarisce il Ministero della Salute attraverso una circolare che mette in chiaro una questione, tutt’altro che marginale, sollevata da più parti (su tutte dalla Fnomceo, che si era rivolta al Ministero in relazione ai dati dei sanitari vaccinati/non vaccinati nelle giornate del 7 e del 14 febbraio, rilevati dalla Piattaforma DCG, in cui erano stati inserite anche informazioni sulle guarigioni dei professionisti, in un primo momento non presenti, creando disorientamento).

Difficoltà di inquadrare giuridicamente la condizione del professionista sanitario? La circolare – oggetto: questioni concernenti la sospensione dei sanitari per inadempimento vaccinale – non lascia spazio a fraintendimenti. E ribadisce che al sanitario già sospeso potrà essere cancellata la sospensione solo nel momento in cui dimostri di aver concluso almeno il primo ciclo vaccinale, come disciplinato dal comma 5 dell’articolo 1 lett. b) del Dl n. 172/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali) non essendo sufficiente il certificato di differimento.

Nero su bianco: La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

Il Ministero della Salute, pertanto, ribadisce che la malattia da Covid – nonché la successiva guarigione – non annulla la sospensione dei professionisti sanitari. In aderenza alla circolare: La guarigione non è, in base alla normativa vigente, circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione che consegue esclusivamente: per il professionista temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, al completamento di quest’ultimo; per il professionista sospeso per non aver effettuato la dose di richiamo, alla somministrazione di tale dose.

Pertanto, se un operatore sanitario non vaccinato si contagia e guarisce, non può essere reintegrato all’interno del proprio posto di lavoro. La legge prevede che occorra in ogni caso la vaccinazione e non la semplice guarigione.

Giornalista

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