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AUSL Romagna, stabilizzazione precari: 30 posti OSS

Pubblicato il 01-06-2020- Aggiornato il 01-06-2020

Tipologia : OSS : Indeterminato

Status : Pubblicata delibera

Pubblicazione - Scadenza

Date selezioni :

Regione : Emilia-Romagna

Indirizzo : Via A. De Gasperi, 8 48121 Ravenna

In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1800 del 28/05/2020 è indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario del comparto: 30 posti per Operatore socio sanitario Cat. BS.

Stabilizzazione OSS precari: 30 posti AUSL Romagna

Requisiti specifici di ammissione:

  • Essere stato in servizio (anche per un solo giorno), nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, successivamente alla data del 28/8/2015 con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo subordinato presso l’Azienda U.S.L. della Romagna;
  • Essere stato reclutato a tempo determinato, nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di legge, procedura anche espletata presso amministrazioni pubbliche diverse dall’Azienda Usl della Romagna
  • Aver maturato, alla data di scadenza del presente avviso, alle dipendenze dell’Azienda Usl della Romagna, almeno 3 anni di servizio nel profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (da 01.01.2013 al 31.12.2020)

Sono ammessi con riserva alla procedura, con i limiti di seguito precisati, anche coloro che matureranno i 3 anni di servizio entro il 31.12.2020. Per questi la possibilità di stabilizzazione sarà subordinata all’effettivo raggiungimento del triennio di anzianità previsto ed al conseguente positivo scioglimento della riserva.

In tutti i casi il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato presso diverse amministrazioni del SSN. I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale.

Non è utile ai fini della maturazione del requisito l’attività lavorativa svolta attraverso contratti di somministrazione (c.d. lavoro interinale).

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