Le ultime novità dall'Enpapi riguardano il versamento a saldo contribuzione dovuta anno 2015, l'invio estratto conto 2016 e la gestione separata in merito alla partecipazione a commissioni d'esame.
Versamento a saldo contribuzione dovuta anno 2015
Per venire incontro alle richieste pervenute dagli iscritti, considerando i disagi riscontrati nell’accesso all’Area Riservata a fronte dei numerosi accessi effettuati in concomitanza con la scadenza del 10 dicembre, il termine per il pagamento del contributo dovuto a saldo per l'anno 2015 è stato prorogato al 23 dicembre 2016.
I versamenti effettuati entro la nuova scadenza (23/12) saranno considerati regolari e non oggetto di maggiorazioni a titolo di interessi e sanzioni. Il saldo potrà essere pagato utilizzando il bollettino M.Av. personalizzato, presente nell’Area Riservata di ciascun iscritto, ovvero mediante bonifico bancario, con causale S15, seguendo i riferimenti presenti nell’apposita sezione del sito internet (menù contributi/modalità di versamento).
Si ricorda che il bollettino a saldo 2015 non è stato notificato agli iscritti che:
- hanno svolto esclusivamente attività di collaborazione nell’anno 2015;
- sono già in regola con il pagamento 2015, interamente coperto dalla contribuzione anticipata nell’anno 2016;
- hanno omesso la comunicazione reddituale 2015 impedendo la quantificazione del dovuto annuale.
Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno in corso comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.
Il ritardo nei pagamenti, se superiore a 90 giorni, determina anche l’applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.
Invio estratto conto 2016
Al fine di permettere agli interessati di regolarizzare tempestivamente la propria posizione contributiva, gli Uffici dell’Ente hanno notificato, a mezzo Cassetto Previdenziale, una diffida di pagamento con scadenza 31 gennaio 2017 con allegato l’estratto conto contributivo relativo alle annualità fino al 2013 (i versamenti effettivamente eseguiti sono aggiornati al mese di ottobre 2016).
Entro la scadenza indicata nella diffida il contribuente è tenuto alla regolarizzazione della posizione mediante la presentazione di eventuali dichiarazioni reddituali (reddito professionale e volume d’affari/corrispettivo lordo) tuttora omesse, il pagamento della contribuzione dovuta e delle maggiorazioni previste a titolo di sanzioni, interessi e somme accessorie, derivanti dall’affidamento della posizione ad un soggetto esterno, incaricato di recuperare in via stragiudiziale il debito.
Nel caso in cui l’inadempimento sia solo di natura contributiva la diffida di pagamento riporta direttamente l’importo da versare all’Ente mediante bonifico bancario. È in ogni caso sempre possibile effettuare il versamento di quanto dovuto mediante il modello F24 accise ed effettuare la rateizzazione del debito, in caso di importi superiori ad € 2.000,00, inviandone domanda all’Ente, unitamente al versamento di un acconto pari al 2% del debito complessivo.
L’estratto conto è, come di consueto, composto da differenti schede:
- la Scheda A che riporta per le annualità di competenza e fino all’anno 2013, le informazioni di natura reddituale e contributiva;
- la Scheda B che registra i versamenti effettuati dal contribuente ed accreditati sulla singola posizione, sino al mese di ottobre 2016;
- la Scheda C distinta in due sezioni, che ricorda le informazioni relative alla presentazione delle dichiarazioni reddituali e le informazioni relative al periodo di iscrizione all’Ente;
- la Scheda M che riporta la progressione del montante contributivo al 31/12/2015.
Si sottolinea che, laddove gli importi a debito, come riportati in estratto conto, fossero relativi ad annualità interessate da un piano di rientro approvato dall’Ente, per i quali i versamenti risultano regolari, la diffida non dovrà essere tenuta in considerazione.
Altresì qualora l’iscritto non fosse in regola con il piano di rateizzazione, sarà tenuto al pagamento delle rate arretrate e/o di eventuali importi a debito non compresi nel piano già approvato.
Gli Uffici dell’Ente sono a completa disposizione degli interessati, a partire dall’invio della diffida, per fornire la massima assistenza, ovvero rettificare quanto trasmesso qualora fosse riscontrata l’insussistenza dell’inadempimento.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida alla lettura presente nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente “Estratto conto 2016”.
Gestione separata Enpapi - Partecipazione a commisioni d'esami
I redditi percepiti per la partecipazione a commissioni d’esame, attività rientrante nel profilo professionale dell’Infermiere secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del DM 739/94, sono assoggettati alla contribuzione dovuta ad ENPAPI:
- presso la Gestione Principale, se il Professionista esercita mediante l’utilizzo della partita IVA individuale o associata;
- presso la Gestione Separata, se l’Infermiere esercita mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
L’iscrizione all’Ente ed il versamento della contribuzione sono dovute, senza soglia di esenzione, anche se il Professionista esercita contestualmente attività di lavoro dipendente ed anche se l’incarico è autorizzato dall’Amministrazione pubblica di appartenenza.
Nel caso di svolgimento attraverso contratto di collaborazione o prestazione di lavoro autonomo occasionale, il committente sarà tenuto a registrare la propria posizione in qualità di azienda contribuente ed a versare alla Gestione Separata ENPAPI la contribuzione complessivamente dovuta, previa decurtazione della quota a carico del collaboratore.
Si invita, pertanto, a verificare che il committente operi correttamente la trattenuta, pari ad 1/3 del totale, attraverso la consultazione del documento fiscale emesso.
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