Tra i 2.500 e i 12mila euro di sussidio in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico. È quanto l’Enpapi è pronto a erogare per gli infermieri libero professionisti.
Enpapi, i sussidi per chi è in stato di bisogno
Per poter accedere al contributo, lo stato di disagio economico deve essere causato da:
- sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia, infortunio;
- decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte;
- malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal Ssn o da altri enti;
- inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.
L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal consiglio di amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile. Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente, determinando caso per caso la misura del sussidio riconosciuto ai richiedenti in relazione alle esigenze dell’interessato ed alle disponibilità economiche dell’ente.
L’importo sarà comunque compreso tra un minimo di 2.500 euro e un massimo di 12.000 euro.
I beneficiari della prestazione assistenziale sono gli iscritti contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiamo maturato almeno due anni di anzianità contributiva, i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno di invalidità erogati dall’ente, in regola con la posizione contributiva.
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all’ente entro 180 giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato l’evento che è causa dello stato di bisogno, ovvero dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2018.
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