È tempo di dichiarazione dei redditi, ecco cosa deve fare un infermiere libero professionista. Il modello è quello della certificazione unica, il cosiddetto modello Cu che sostituisce dallo scorso anno il vecchio modello Cud, e non è altro che l’attestazione fiscale con la quale il committente, il datore di lavoro o l’ente pensionistico riepilogano tutti i redditi corrisposti nell’arco di un anno solare. Il documento viene rilasciato per attestare i redditi da lavoro autonomo, dipendente e pensione o assimilati, provvigioni e redditi diversi.
Il nuovo modello Cu
Dal certificato devono risultare l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute alla fonte operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, la sottoscrizione del datore di lavoro o di chi corrisponde gli utili.
Gli infermieri liberi professionisti iscritti Enpapi (titolari di partita Iva, prestatori d’opera senza partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi) riceveranno la Certificazione Unica 2017 dal loro sostituto d’imposta qualora nel 2016 abbiano percepito “somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte”. Più precisamente la Certificazione deve essere rilasciata:
- ai lavoratori autonomi che la riceveranno dal loro committente nel caso in cui abbiano percepito redditi derivanti da lavoro autonomo ovvero redditi diversi
- ai collaboratori che la riceveranno dal loro committente nel caso di erogazione di redditi da collaborazione coordinata e continuativa o per i compensi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione
L’Enpapi sarà invece tenuto a rilasciare la CU 2017 per attestare gli importi erogati nel corso dell’anno 2016 a titolo di trattamento pensionistico (di vecchiaia, inabilità e invalidità) ovvero nel caso di erogazione di indennità, assistenziali o previdenziali, sostitutive del reddito (come per esempio nel caso in cui sia stata erogata un’indennità di maternità).
Quando consegnare la Certificazione Unica 2017
Il sostituto d’imposta deve rilasciare, a ciascun percipiente e in duplice copia, la Certificazione Unica cd. sintetica entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il sostituto d’imposta ha anche l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tale certificazione, in via telematica, entro il 7 marzo.
Certificazione Unica, cosa deve contenere
La Certificazione Unica è composta da più parti: nella prima ci sono i dati anagrafici, nella seconda c’è la certificazione dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, oltre ai dati previdenziali e assistenziali; l’ultima parte, invece, è quella riservata alla certificazione dei redditi da lavoro autonomo. Ciascuna parte, poi, è ulteriormente divisa in sezioni. Nella prima parte vi sono indicati i dati relativi al sostituto di imposta che ha rilasciato la certificazione, nonché i dati generali relativi al percettore delle somme (da lavoro dipendente o assimilato, da collaborazione coordinata e continuativa, da pensione o da lavoro autonomo).
Redditi da lavoro dipendente e assimilati
Nella parte relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati si trovano:
- i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono attestati dal committente
- i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici erogati da Enpapi, attestati pertanto dall’ente stesso
- i redditi derivanti da indennità sostitutive (le indennità di maternità, per congedo parentale, di malattia e di degenza ospedaliera) erogate da Enpapi agli iscritti alla gestione separata
La certificazione che attesti l’erogazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere compilata anche ai fini contributivi con l’indicazione dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps, comprensiva delle gestioni ex Inpdap, ovvero quelli relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, tra cui l’Enpapi, nel caso della gestione separata.
Nella quarta sezione sono certificati i redditi erogati ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata Enpapi. Più precisamente, oltre ai dati relativi allì’Enpapi, i collaboratori troveranno esposti quelli relativi all’imponibile previdenziale, ai contributi complessivamente dovuti alla gestione separata, alla quota di contribuzione a carico e trattenuti al collaboratore, ai contributi effettivamente versati dal committente.
Redditi da lavoro autonomo
I compensi erogati ai titolari di partita Iva iscritti a Enpapi nella gestione principale e ai prestatori d’opera occasionali senza partita Iva iscritti a Enpapi nella gestione separata sono riportati nella sezione riservata alla “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.
Le tipologie di reddito sono state suddivise in due elenchi:
- il primo, tra cui rientrano i redditi da lavoro autonomo erogati ai prestatori d’opera occasionali iscritti alla gestione separata Enpapi (causale M2), è dedicato ai redditi che possono essere indicati nel modello fiscale 730/2017
- il secondo, in cui rientrano i redditi erogati ai titolari di partita Iva (causale A), ricomprende i proventi che il professionista dovrà dichiarare utilizzando il modello Unico Persone Fisiche 2017. Vi rientrano anche le indennità sostitutive (per esempio vi rientra l’indennità di maternità) erogate da Enpapi ai titolari di partita Iva iscritti alla gestione principale
La sezione “dati previdenziali” deve essere compilata esclusivamente nel caso di prestazioni d’opera occasionale soggette a versamenti contributivi, da parte del committente, alla gestione separata Enpapi.
Ovviamente la Certificazione Unica 2017 deve ricomprendere anche le somme corrisposte a titolo di compenso per lavoro autonomo ai contribuenti titolari di partita Iva nel regime fiscale di vantaggio o forfettario che svolgono attività professionali, anche se il regime fiscale è agevolato e non prevede assoggettamento a ritenuta d’acconto.
Compilata la certificazione unica, cosa bisogna fare?
Il contribuente che ha percepito redditi o compensi attestati in due o più Certificazioni Uniche è tenuto alla presentazione del modello fiscale 730/2017 ovvero del modello UNICO Persone Fisiche 2017. Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nella CU 2017 o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni” ai fini dei dovuti conguagli), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi attraverso i Modelli 730 o UNICO, solo se il datore di lavoro/committente ha eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Chi si trova in questa situazione potrà comunque inoltrare la dichiarazione dei redditi se nell’anno di riferimento (in questo caso il 2016) ha sostenuto oneri da portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (come per esempio le spese mediche o gli interessi per mutui).
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