È entrata in vigore mercoledì 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018. La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
In vigore dal 31 gennaio legge sul Biotestamento: Il vademecum dei notai
Dal CNN un vademecum sulle Dat
Il cuore della legge sul biotestamento è l'introduzione della disciplina delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un primo vademedum per informare il cittadino sulle novità introdotte in materia di Dat.
Cosa sono le Dat
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all’accettazione o rifiuto di determinati:
accertamenti diagnostici
scelte terapeutiche (in generale)
singoli trattamenti sanitari (in particolare).
La novità sulle Dat
Dal 31 gennaio 2018 le Dat si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e l’idratazione artificiale possano essere rifiutate.
Dalla legge (art. 1 comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti "trattamenti sanitari".
Chi può fare le Dat?
Qualunque persona che sia:
maggiorenne
capace di intendere e di volere.
In che forma si depositano le Dat
Atto pubblico notarile
Scrittura privata autenticata dal notaio
Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
L'atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
Se il paziente non è in grado di firmare
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l'atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare le Dat anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto.
Serve consultare prima un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono modificare o revocare le Dat?
Sì, in qualunque momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Sono valide le Dat rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Dove viene resa pubblica la Dat
In un registro comunale (ove già istituito). In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della Dat ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Banca dati nazionale
La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le Dat.
La legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale. Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale - non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato - consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l'obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
appaiano palesemente incongrue
non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
La legge non vieta la nomina di più fiduciari, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.
Cosa succede in caso di contrasto fiduciario-medico
L'art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all'art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle Dat per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Se accetta, gli viene consegnata una copia delle Dat.
Il disponente può modificare o revocare il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Le Dat conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
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