Nurse24.it
Scopri l'offerta formativa

Direttive Europee ed Infermieri: è tutto oro colato?

di laura rita santoro

infermiere burnout

O dobbiamo conoscere, studiare e riflettere attentamente sui loro contenuti? L'intervento di Nursing Up.

In questi giorni ne ho sentite tantissime, forse troppe, dalla politica, dai sindacati e dalle Direzioni Aziendali. Molti parlano di Direttive Europee. Quindi ho pensato di “riprovocarle”. Per problemi di spazio, sotto, ho copiato le parti della 2003/88/CE, quelle che ci interessano di più, in qualità d’infermieri; ma ci sono i riferimenti per scaricare, verificare, leggere le direttive e interamente.

Sono dell’idea che oggi esistono metodi e modalità per verificare, in prima persona, quello che ci viene detto! Non mi piace prendere per “oro colato”, come verità ineccepibile, assoluta, indiscussa, tutto quello che mi viene detto! Nursing Up non vi dice fidatevi di quello che diciamo! Perché dovreste? Tenuto conto dei molti cantastorie e/o millantatori? Verificate!!!!!!!!

La Comunità Europea avrebbe detto di far lavorare gli infermieri 12 ore di seguito e/o anche durante il turno notturno! Nelle direttive Europee si legge, esplicitamente, che “(…) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni” (…) Quindi è per questo motivo che in molte Aziende del Lazio non scrivono ordini di servizio, ma gli infermieri si debbono trattenere per mancanza di pari cambio?

Ancora, ho sentito dire che è da considerare lavoro notturno una fascia oraria che va dalle ore 24 e le ore 5, è successo che alcuni lavoratori, benché abbiano fatto un turno di lavoro più lungo, si siano visti remunerare come “lavoro notturno” il solo orario che andava dalle ore 24 alle ore 5. Mentre la comunità [Europea dice: "periodo notturno": qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5”]. Si legge anche che è: ["lavoratore notturno": qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale].

Quindi, l’odiata Comunità Europea, scrive che: [i “lavoratori notturni” il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno]. Quindi secondo Politici e Sindacati, gli Infermieri non fanno un lavoro particolarmente rischioso, gravoso, privo di tensioni fisiche o mentali?

Ho discusso in proposito molte volte, tale da sembrare una cornacchia, ed alla bisogna, mi accavallano nelle discussioni, le Direttive Europee da quello che fanno negli altri paesi europei. Sia ben chiaro, le Direttive sono una cosa, le realizzazioni nella pratica sono ben altro. In Inghilterra, non più Europea (?), mi dicono che gli orari di servizio siano piuttosto lunghi, ma, gli Infermieri anglosassoni lavorano nelle stesse “condizioni” degli Infermieri Italiani?

Gli Infermieri Italiani, sono anagraficamente più anziani di quelli anglosassoni, parte dei nostri giovani infermieri li stanno assumendo loro! I nostri colleghi, non hanno gli stessi strumenti o ausili a disposizione dei colleghi d’Oltremanica. I colleghi con i quali veniamo confrontati hanno turni regolari, affollati da altri colleghi ai quali chiedere supporto e/o aiuto; gli eredi italici di Florence Nightingale lavorano costantemente sotto organico e/o da soli. La massima aspirazione di molti infermieri nostrani, soprattutto nel Lazio è l’arrivo del cambio, vale a dire che riescano a smontare regolarmente. I parallelismi dovrebbero essere fatti tra pari categorie, professioni, livelli, strumenti e mezzi.

Concludendo, non vi fidate, verificate!


********

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro


Gazzetta ufficiale n. L 299 del 18/11/2003 pag. 0009 - 0019

CAPO 1

Articolo 2


Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

(…)

3) "periodo notturno": qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5;

4) "lavoratore notturno":

a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e

(…)

CAPO 3


LAVORO NOTTURNO - LAVORO A TURNI - RITMO DI LAVORO

Articolo 8


Durata del lavoro notturno

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a) l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;

b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.

(…)

Articolo 12


Protezione in materia di sicurezza e di salute

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.

Articolo 22


Disposizioni varie

1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a condizione che assicurino, mediante le necessarie misure a tale scopo, che:

a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;

b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad accettare di effettuare tale lavoro;

(…)

e) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b).

Prima del 23 novembre 2003, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione corredata di una relazione di valutazione, riesamina le disposizioni del presente paragrafo e decide del seguito da darvi.

2. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7, gli Stati membri hanno la facoltà di ricorrere ad un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dal 23 novembre 1996, a condizione che durante tale periodo transitorio:

a) ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di 3 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali; e

b) il periodo di ferie annuali retribuite di 3 settimane non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

3. Quando si avvalgono delle facoltà di cui al presente articolo, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.