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Concorso Pubblico

Idoneità fisica, la clausola discriminante ed illegittima presente nei bandi di concorso

di Mario Ripino

Numerosi bandi di concorso contengono una clausola che riporta incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione che non è presente nella normativa concorsuale.

Questa clausola potrebbe escludere dal concorso chi superando tutte le prove alla visita da parte del medico competente si trova con un giudizio di idoneità parziale.

La clausola presente nei bandi di concorso pubblico

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b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08;

Cercando nel web la si ritrova su numerosi concorsi del comparto sanità per tante figure professionali, riportando lo stesso testo in google compaiono oltre 771 risultati sembra quasi che il sig. copia/incolla abbia agito indisturbato nei concorsi di diverse aziende sanitarie.

Leggendo l'ex art. 41 D.Lgs n.81/08, al comma 6 riporta i giudizi che può emettere il medico competente:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

Ci sono due osservazioni da fare:

  • fra questi giudizi non esiste un giudizio chiamato “incondizionata idoneità”,
  • l'articolo in questione è un intruso, dato che non fa capo alla normativa dei criteri di ammissione ad un concorso, ma alla sicurezza sul lavoro per i dipendenti assunti.

Il punto di riferimento per la normativa concorsuale è il D.P.R. 9-5-1994, n. 487, e all'articolo 2, (requisiti generali), comma 3 riporta:

3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Ed al comma 7 riporta:

7) scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Continua a non esistere l'incondizionata idoneità fisica, mentre l'effetto discriminante è palese ad esempio: 

  • se diabetico, se l'idoneità è parziale con indicazione di non fare i turni notturni, il vincitore di concorso potrebbe essere escluso dal concorso stesso per un'interpretazione letterale della clausola inserita;
  • se l'idoneità è parziale con limitazione dei carichi, ci si troverebbe nella situazione in cui davanti a un allettato un collega idoneo usa il sollevatore senza correre rischi per i carichi, mentre il collega con prescrizione del medico competente che userebbe lo stesso sollevatore, potrebbe non venir assunto.

Il giudizio di idoneità parziale implica che il lavoratore possa fare quel lavoro a tempo indeterminato salvo alcune accortezze, mentre l'interpretazione della clausola b) del concorso di Bologna come per tanti altri concorsi ne comporterebbe l'automatica esclusione.

Il paradosso discriminante è ancora più palese tenendo presente che se c'è una leggera limitazione che non comporta invalidità civile si rischia di venir esclusi da un concorso.

Ma da dove è nata questa clausola di incondizionata idoneità fisica?

Potrebbe esserci un riferimento del D.P.R n. 686/1957 (testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) articolo 11 (presentazione dei documenti) che riporta:

c) il certificato medico attestante l'idoneita' fisica   al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

Possibile che per una clausola palesemente ingiusta nessuno abbia mai fatto ricorso?

Cercando nel web una collega infermiera, per un avviso a tempo determinato presso l'AOU di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi per la clausola "incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione" non è stata assunta ed ha fatto ricorso.

Giustamente la collega ha vinto ed il 13 agosto 2013 la sentenza del tribunale ordinario che conclude:

Accertato il comportamento discriminatorio dell'AOU Sant'Orsola Maplighi nei confronti ... omissis condanna l'azienda ad un risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute a seguito della mancata assunzione ….

Nonostante la sentenza del tribunale ordinario questa clausola è ancora presente in molti concorsi, malgrado non faccia riferimento a nessuna normativa concorsuale.

Questa clausola è discriminante e lo ha definito una sentenza del tribunale ma oltretutto è illegittima e diventata fuorilegge il 9 agosto 2013 con la legge n.98.

Quindi il comma b) nei requisiti generali di ammissione del bando di concorso di Bologna come ovunque lo si trovi è fuorilegge dal 2013, resta inalterata la visita del medico competente che viene fatta solo sui dipendenti per definire la mera idoneità al posto in concorso.

Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i collegi IPASVI delle province e se vigileranno sul fatto che non siano più inserite clausole discriminatorie ed illegittime.

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