Dall’attività didattica ai tirocini il documento, messo a punto dalla Commissione Salute, individua nel dettaglio gli elementi a cui dovranno uniformarsi i rapporti tra le Regioni/Province e le università nell’ambito dell’istituzione, dell’attivazione, del funzionamento e della gestione dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie.
Messo a punto il documento per la formazione delle professioni sanitarie
Libri universitari
Messo a punto dalla Commissione Salute, il documento “Proposta di linee guida per la definizione dei protocolli di intesa ex art.6, comma 3, Decreto legislativo 502/1992 per la formazione delle professioni sanitarie di cui alla Legge 251/2000 ” individua una serie di elementi ai quali dovranno uniformarsi i rapporti tra le Regioni/Province e le università in rimando all’istituzione, all’attivazione, al funzionamento e alla gestione dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie.
Dalla programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno dei professionisti sanitari formulati dalle Regioni/Province autonome all’assunzione di iniziative volte a garantire il perseguimento dell’effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie. E ancora, dalla coerenza tra esigenze formative e l’impegno finanziario per sostenere il funzionamento dei corsi di studio al dovere informativo delle università nei confronti delle Regioni/Province autonome con particolare riferimento alle determinazioni incidenti in rapporto alla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie.
Sono i punti fermi delle linee guida approntate dalle Regioni per eliminare l’estrema disomogeneità nei vari protocolli che le stesse mettono a punto con le università per la formazione (ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 : “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) delle professioni sanitarie. All’interno del documento messo a punto dalla Commissione Salute, si legge: «L’emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti resisi necessari per il contenimento dei contagi, hanno evidenziato nelle relazioni tra università e aziende sanitarie alcune criticità connesse alla erogazione della formazione nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie che hanno posto in risalto a livello nazionale l’eterogeneità delle risorse e delle soluzioni organizzative messe in campo dalle Regioni e Province autonome per far fronte alle necessità formative».
Così per le Regioni «nella fase di ripresa attualmente in atto è necessario cercare di porre rimedio ad un sistema disomogeneo che mette in crisi tutti gli attori coinvolti laddove oggi è invece evidente come sia opportuno intervenire ed investire per assicurare che, a fronte di un’offerta formativa universitaria insufficiente a coprire il fabbisogno espresso a livello regionale per alcune figure professionali e, in particolare, per quella di Infermiere, la programmazione del numero di posti per i corsi di laurea delle professioni sia sostenuta dagli atenei e dalle Regioni e Province autonome». A seguire, ecco cosa prevedono le linee guida delle Regioni.
Sedi dei corsi di laurea
Le Regioni e Province autonome possono porre a disposizione per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrali, le strutture idonee delle strutture sanitarie, nonché le risorse umane gestionali ed organizzative necessarie. All’interno delle strutture sanitarie può svolgersi l’attività didattica frontale e, in tutto oppure parzialmente, l’attività di tirocinio previsto dall’ordinamento dei singoli corsi di studio, o può svolgersi unicamente l’attività di tirocinio. Con proprio atto, le Regioni e Province autonome autorizzano l’attivazione (oppure la disattivazione) presso le proprie strutture sanitarie dei corsi di studio delle professioni sanitarie.
L’attività didattica assicurata
La Scuola di medicina e chirurgia/facoltà e/o i dipartimenti universitari interessati assicurano l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante attribuzioni dirette al proprio personale docente, e procedure selettive per il personale tecnico-amministrativo universitario, nonché il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali previsti dagli ordinamenti didattici.
Gli incarichi di docenza, possono essere a titolo oneroso qualora rivolti a soggetti dipendenti del Ssn oppure al personale tecnico-amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture all’interno delle quali si svolge la formazione medesima, in possesso dei requisiti. L’università provvede al pagamento dei compensi in ragione dell’incarico didattico attribuito dalla stessa università ai docenti. Infine, l’attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Ssn, dovrà essere svolta compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo, in orario o fuori orario di servizio in accordo alla normativa di rimando.
Formazione e aggiornamento del personale docente
Per assicurare la qualità e l’integrazione dei processi formativi e di tirocinio le Regioni e Province autonome e le università possono attivare rapporti di collaborazione per la qualificazione e l’aggiornamento del personale docente e tutor del Servizio sanitario nazionale. In merito alla programmazione regionale della formazione permanente del personale dipendente del Ssn (Formazione Ecm ) le università e le Regioni/Province autonome promuovono – secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi – lo sviluppo delle competenze di tipo didattico e tutoriale.
Apporto delle Regioni e delle Province autonome
All’interno di protocolli di intesa da aggiornare con cadenza almeno quinquennale, Regioni e Province autonome disciplinano il contribuito delle parti (Università/Strutture del Ssn/Ssr). Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Regioni e Province autonome, mediante le strutture sanitarie, possono mettere a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture, ma anche il ristoro finanziario dei costi degli incarichi di insegnamento dei corsi di laurea e/o laurea magistrale che replicano al fabbisogno regionale, prevedendo l’erogazione o di una quota complessiva definita previamente o dell’importo derivante da apposita rendicontazione fornita dall’università.
Il compenso orario dell’attività di docenza il cui costo è sostenuto dalle Regioni/Province autonome per gli incarichi a titolo oneroso attribuiti dalle università agli interessati, è definito (fatti salvi differenti accordi) dalle Regioni e Province autonome sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio. Le stesse possono assicurare la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi che si svolgono presso le strutture sanitarie nonché assicurare la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti.
Svolgimento funzioni didattiche, l’apporto delle università
Le stesse università mettono a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture; garantiscono per ciascun corso di studio il rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento per l’accreditamento dei corsi di studio; provvedono al pagamento degli incarichi di docenza assegnati ai docenti e ricercatori universitari, ai soggetti esterni e al personale tecnico-amministrativo universitario per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali che afferiscono alla sede centrale (fatte salve le intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento).
E ancora, le università assicurano il supporto tecnico-amministrativo e l’organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche professionalizzanti, le attività di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria e amministrativo messo a disposizione dalle strutture sanitarie; garantiscono i servizi agli studenti (biblioteche, iniziative di internazionalizzazione), il materiale didattico, attrezzature, strutture e arredi all’interno delle proprie sedi nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell’offerta didattica (ad esempio: l’implementazione di laboratori didattici avanzati, fatti salvi diversi accordi).
Infine, le università garantiscono iniziative di continuo miglioramento anche mediante le interlocuzioni con i portatori di interesse rappresentati anche dalle strutture sanitarie della rete di riferimento. Monitorano la qualità formativa attraverso l’analisi e la messa a disposizione alle parti interessate degli indicatori di monitoraggio periodici. Assicurano un numero di docenti universitari pari ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del settore scientifico disciplinare dello specifico profilo professionale del corso, indispensabili per l’accreditamento del corso medesimo. Garantiscono la definizione di convenzioni specifiche con aziende esterne e/o con liberi professionisti non afferenti al Ssn/Ssr per garantire le esperienze di tirocinio e l’individuazione di figure per le funzioni tutoriali e la direzione delle attività professionalizzanti quando tali professionalità non sono disponibili nel Ssn/Ssr in misura sufficiente ad assicurare il completo sostegno al corso di laurea.
Guida per il tutor di tirocinio
Le strutture sanitarie mettono a disposizione per le funzioni di coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, di tutor didattico/professionale e di guida/assistente di tirocinio, personale dipendente. Le procedure di selezione per l’individuazione dei dipendenti a cui attribuire tali funzioni, che possono essere incentivate con gli strumenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, sono attivate dalle strutture sanitarie o dalle università, in forma concertata, secondo quanto definito nei protocolli d’intesa.
Tirocinio nelle strutture sanitarie e sociosanitarie
Nel caso specifico l’attività formativa deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che svolgono la funzione di guida/assistente in un rapporto con gli studenti di massimo 1:2; il tirocinio è inoltre supervisionato da tutor didattici/professionali da 1:20 a 1:30 in rapporto alla complessità formativa e ai modelli di ed è coordinato dal coordinatore. Le strutture sanitarie, sede di corso di laurea, mettono a disposizione divise per gli studenti e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti sale di esercitazione e attrezzature multimediali; tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie in cui si svolge il tirocinio mettono a disposizione dispositivi di protezione individuale , idonei locali spogliatoio per gli studenti, fatte salve diverse intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l’attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti Inail, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.
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