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Importante: il modello deve essere compilato e presentato obbligatoriamente anche in assenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
A partire dall’anno 2015 i dati del Modello UNI possono essere comunicati esclusivamente in via telematica da tutti gli Infermieri Liberi Professionisti che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2015, anche se solo per una frazione di anno e qualora successivamente esonerati. Nel caso di decesso dell'iscritto, l'obbligo di trasmissione del Modello, così come del pagamento delle relative somme, è a carico degli eredi.
Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato e trasmesso anche nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.
Cosa comunicare?
Devono essere dichiarati gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del volume d’affari (totale fatturato) prodotti nell’anno 2015 con Partita IVA individuale e/o associata, al fine di calcolare la contribuzione dovuta per tale annualità.
Come fare?
Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata, inserendo il proprio codice fiscale ed i numeri mancanti attraverso l’ausilio della CARD servizi ENPAPI, selezionare nel menù, all’interno del cassetto previdenziale, la voce “Dati reddituali”.
Nel menù sarà possibile scegliere tra:
• Modello UNI: per effettuare la dichiarazione del reddito netto professionale e del volume di affari (fatturato)
• Reddito Presunto: per effettuare la comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari che si presume di produrre nell'anno in corso
• Dichiarazioni Annuali: per consultare l’elenco delle dichiarazioni annuali trasmesse e scaricare la ricevuta di avvenuta presentazione.
In caso di errore sarà possibile, fino alla data di scadenza del 10 settembre, rettificare il dato trasmesso presentando, sempre in via telematica, una nuova dichiarazione.
Sanzioni per ritardata/omessa comunicazione dei dati reddituali
Nel caso di ritardo nella comunicazione dei dati reddituali si applica una sanzione pari ad €10,00 se la comunicazione è inviata entro i sette giorni successivi alla scadenza. La sanzione è pari ad € 50,00 se la comunicazione è inviata tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad € 100,00. Laddove l’infedele comunicazione dia luogo ad una contribuzione inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica una sanzione pari ad € 100,00.
Sandro Tranquilli - Enpapi