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Pubblico Impiego

Congedo per gravi motivi famigliari, guida per il dipendente

di Chiara Vannini

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Nel corso della vita lavorativa di una persona può accadere, purtroppo, di avere la necessità di assentarsi dal lavoro per gravi motivi famigliari. Il CCNL in vigore non contempla la possibilità di un periodo di congedo per questo motivo. Tuttavia, la legge 53 dell’8 marzo 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” ha previsto, all’articolo 4, la concessione di congedi per cause particolari che non riguardano l’assistenza di un famigliare con handicap grave (per la quale si fa riferimento ai permessi retribuiti per 104 e all’aspettativa retribuita per 104).

Il dipendente pubblico e il congedo per gravi motivi famigliari

Se a seguito di un incidente stradale un famigliare ha bisogno di assistenza il dipendente può richiedere il congedo per gravi motivi famigliari

Il congedo per gravi motivi famigliari può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata e per un periodo non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Come per l’aspettativa facoltativa, il dipendente non ha diritto alla retribuzione e non matura anzianità di servizio.

I gravi motivi possono riguardare:

  • il coniuge
  • i figli legittimi, legittimati o adottivi
  • i genitori
  • generi e nuore
  • suoceri, fratelli e sorelle anche non conviventi
  • portatori di handicap parenti o affini entro il 3° grado

Come si chiede il congedo per gravi motivi famigliari

Per poter fruire di questo congedo il lavoratore deve presentare richiesta scritta, indicando con precisione i motivi della richiesta, la durata del periodo di congedo e documentare, anche con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, il grado di parentela o affinità con la persona per la quale si richiede il periodo di congedo.

È necessario inoltre allegare la documentazione sanitaria o, in caso di decesso, la certificazione di morte.

Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni, comunicando la concessione o meno del congedo al dipendente. I casi urgenti devono essere invece esaminati entro 3 giorni lavorativi.

In caso di mancata concessione, oppure nel caso in cui non venga concesso il congedo per tutto il periodo richiesto o in un periodo differente da quello richiesto, l’amministrazione è tenuta a motivare la propria decisione, precisando le motivazioni organizzative o produttive per le quali non è in grado di concedere il congedo.

Il congedo può essere richiesto anche dal dipendente a tempo determinato; va tenuto però conto che il periodo richiesto deve essere compatibile con la durata del contratto ed in particolare non superiore ad un quarto della durata totale del contratto, frazionato al massimo in due periodi.

Il congedo può essere negato se il rapporto di lavoro è stato instaurato per sostituire un altro dipendente in congedo.

Nel caso in cui vi sia contrasto sulla presenza di gravi e comprovati motivi famigliari, o nel caso in cui l’amministrazione non conceda tale congedo, la parte interessata può fare ricorso alla commissione paritetica territoriale di conciliazione che deve convocare le parti entro 10 giorni dalla richiesta.

A meno che non sia stata fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro, con un preavviso di almeno sette giorni.

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