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Responsabilità professionale

La polizza di assicurazione professionale è un contratto

di Redazione

Responsabilità Professionale

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Più in dettaglio: “l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere [tenere indenne, ndr] l'assicurato, entro i limiti convenuti [secondo quanto scritto nel contratto, ndr], del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale”, secondo la definizione contenuta nel Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7/9/2005 n. 209).

Le regole basilari con cui funziona un contratto assicurativo

Il contratto assicurativo professionale

Sono contenute nel Codice Civile agli articoli che vanno dal 1882 al 1932. Una polizza riduce, non limita i rischi per i quali ci si è assicurati, ma agisce sulle conseguenze economiche che l’evento assicurato si porta dietro: in cambio di una cifra fissa (quella che gli assicuratori chiamano “premio”) l’assicuratore s’impegna a prendere sulle proprie spalle le conseguenze economiche che il manifestarsi di un rischio previsto dalla polizza provoca all’assicurato (sinistro). L’assicurato quindi, pagando il premio, sostituisce un onere incerto (il danno economico se capita un sinistro, il cui ammontare è per definizione variabile), con un onere certo (il premio di polizza).

Le polizze sono solitamente suddivise in parti che si ripetono in modo analogo per tutte le tipologie di contratto. Nella prima parte troviamo le regole generali di funzionamento, ovvero: come aderire, cosa fare se nel tempo il rischio assicurato cambia (aggravandosi o riducendosi), “che fare” in caso di sinistro e così via.

Nella seconda parte si entra nella specificità del rischio oggetto dell’assicurazione, innanzitutto descrivendolo poi, per certi aspetti, limitando e per altri estendendo la portata di quanto viene garantito dall’assicuratore (garanzie prestate).

Le assicurazioni sulla Responsabilità Civile ruotano intorno a quanto previsto dall’art. 1917 del Codice Civile: “(…) l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto…Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi“.

L’affermazione l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato (…) indica innanzitutto che l’interesse protetto è quello dell’assicurato, non del terzo. Il passaggio “in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” significa che un’assicurazione di Responsabilità Civile non copre tutte le possibili tipologie di responsabilità a cui l’assicurato può essere soggetto, ma che nel contratto deve essere specificato in maniera chiara ed evidente a cosa “serve” la polizza, cioè su quali rischi l’assicuratore s’impegna ad intervenire (professionali, della vita privata, della circolazione stradale, ecc.).

L’esclusione dei fatti dolosi non stupisce, in quanto “dolo” comporta “intenzionalità” e questo farebbe venir meno la caratteristica di aleatorietà all’intero contratto (Art. 1900 C.C.), oltre naturalmente ad implicare aspetti legali/morali.

Può incuriosire il passaggio in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione. Il “tempo dell’assicurazione” definisce quando la polizza inizi ad operare e quando finisca. Per molti anni le polizze di responsabilità civile dei professionisti erano dello stesso tipo di quelle che in inglese vengono chiamate “losses occurring”, cioè quelle che prendono in considerazione il momento in cui il fatto è stato commesso. Ad esempio, se oggi mi pervenisse una richiesta di risarcimento per un fatto accaduto nel 2009, dovrei “aprire un sinistro” sulla polizza che avevo in vigore in quell’anno.

A seguito di una serie di problematiche tecnico-assicurative, la tipologia di polizza oggi dominante è quella che in inglese viene chiamata "claims made”, ovvero che considera come tempo dell’assicurazione il momento in cui giunge all’assicurato una richiesta di risarcimento danni. Ad esempio: se oggi mi fosse recapitata una richiesta di risarcimento per un fatto accaduto nel 2009 è all’assicuratore di oggi che io dovrei riferire il fatto.

È noto come, in ambito sanitario, fra l’erogazione della prestazione sanitaria e l’eventuale richiesta di risarcimento possa trascorrere anche molto tempo. Se le polizze garantissero tutti i fatti compiuti indipendentemente dalla data in cui sono stati effettuati (retroattività illimitata) questo amplierebbe molto l’area di copertura della polizza e, quindi, anche i premi. Per questo le polizze di responsabilità civile professionale spesso riducono il periodo di retroattività ad un numero più contenuto di anni (tre, cinque, dieci). Gli anni di retroattività indicati in polizza vanno quindi sempre ben individuati e considerati prima di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale.

Possiamo quindi concludere che oggi, affinché un dato evento sia in garanzia, occorre che:

  • la richiesta di risarcimento sia pervenuta all’assicurato per la prima volta in un momento in cui la polizza era già in vigore;
  • che il fatto sia avvenuto entro un dato termine di tempo, definito, appunto, dalla retroattività concessa dal contratto.

Il fatto che i termini di retroattività siano ben ponderati è fondamentale per far sì che la copertura abbia un costo realmente proporzionato al rischio e che il suo ambito di operatività sia alla prova dei fatti efficace.

Un altro punto di attenzione ruota intorno alla definizione di “fatto noto”.

La Compagnia di Assicurazione prima di accettare una richiesta di polizza ha il diritto di ottenere informazioni sul rischio che è chiamata ad assumere; in particolare, per il tipo di polizze di sui stiamo discorrendo, la domanda fondamentale è se il richiedente (assicurando) sia a conoscenza di fatti o di circostanze che possano in futuro dare adito a sinistri (fatti noti). Il contratto di assicurazione infatti è pensato per assicurare rischi incerti, mai quelli certi, quindi la richiesta è assolutamente logica e necessaria.

Se in passato all’assicurando è stato notificato, ad esempio, un verbale di identificazione è piuttosto probabile che da questo fatto possa in futuro scaturire un sinistro ed è chiaro che questo sia una circostanza da dichiarare al nuovo assicuratore come “fatto noto”. Omettere queste informazioni può rendere nullo il contratto che si sta sottoscrivendo, mentre l’assicuratore potrà anche decidere di assumere ugualmente il rischio, ritenendo il fatto marginale.

Esistono due principali tipologie di polizze di responsabilità civile professionale per le professioni sanitarie:

  • polizze a copertura di tutta la Responsabilità Professionale;
  • polizze a copertura della sola Responsabilità Professionale per “Colpa Grave”.

Le polizze di Responsabilità Professionale, salvo limitazioni introdotte dall’assicuratore (che correttezza professionale vuole siano sempre evidenziate all’assicurato prima che questi sottoscriva il contratto), coprono prescindendo dal regime in cui l’assicurato si trova ad operare: sono così incluse ad esempio le attività svolte da dipendenti, da liberi professionisti, da soci di cooperative, da volontari.

La “Colpa Grave” è un sottoinsieme, una porzione della più articolata responsabilità professionale.

La questione nasce dal DPR 3/57, il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in cui si dice che il datore di lavoro “Ente Pubblico” è responsabile per il fatto del dipendente. Quindi, in caso di danno al terzo, in prima battuta è chiamato a rispondere l’Ente, mentre il dipendente può successivamente essere oggetto di rivalsa da parte del proprio Ente nel caso in cui emerga che il danno è stato cagionato con sua “Colpa Grave”. La rivalsa sul dipendente pubblico avviene tramite una magistratura speciale: la Corte dei Conti. In sostanza la polizza per “Colpa Grave” termina di operare nel momento in cui l’assicurato varca le soglie della struttura pubblica in cui è occupato.

In queste note ci siamo soffermati sui punti che caratterizzano e riempiono di contenuti una polizza di RC Professionale: l’ambito temporale, il concetto di fatto noto e, da ultimo, l’estensione della polizza a tutta l’attività professionale o alla sola Colpa Grave. È evidente come tutto questo faccia la differenza tra una polizza e l’altra.

Ciò che occorre evitare è di rendersi conto delle limitazioni della propria polizza al momento del sinistro, poiché sarebbe troppo tardi; il fatto contestato non sarà mai coperto da altra polizza se non da quella che si ha in corso nel momento in cui si riceve la richiesta di risarcimento.

Per questo è importante fare ogni sforzo per capire la “qualità” della polizza che si sta comprando, innanzitutto leggendola e poi interloquendo con il soggetto che la propone, il quale deve in ogni caso rispettare una serie di regole di comportamento di cui parleremo in una prossima occasione.

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